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Concorso farmacie. Mandelli e d’Ambrosio Lettieri presentano due interrogazioni a Lorenzin


La prima riguarda le determinazioni di alcune Regioni che impediscono la titolarità o la contitolarità di due farmacie ai candidati risultati vincitori in due regioni con diverse compagini associative; con il secondo atto si chiede un intervento del ministro alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sulla maggiorazione del punteggio per i farmacisti di farmacie rurali. L’obiettivo è evitare l’insorgere di nuovi contenziosi.

28 GEN - Non ha avuto i natali facili, e ancora oggi sul concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie continuano ad emergere criticità. Le ultime due riguardano l’assegnazione della titolarità di due farmacie ai candidati risultati vincitori in due regioni con diverse compagini associative e la mancata maggiorazione del punteggio per i farmacisti con più anziani di servizio nelle farmacie rurali. Allo scopo di fare chiarezza ed evitare l’insorgere di ulteriori contenziosi, sulle due questioni i senatori Andrea Mandelli (FI) e Luigi D’Ambrosio Lettieri (CoR) hanno presentato due interrogazioni al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

Nella prima interrogazione (n. 4-05096), sono state rappresentate al Ministro le criticità in merito alla partecipazione in forma associata ed all’attribuzione della titolarità agli associati risultati vincitori.

In primo luogo, gli interroganti hanno in evidenziato la circostanza in base alla quale, ai sensi della normativa introdotta dal D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, e secondo quanto previsto dalla piattaforma creata dal Ministero per lo svolgimento dei concorsi, alcuni concorrenti hanno partecipato in forma associata in due regioni e province con una diversa compagine associativa. “Tuttavia – spiegano i senatori in una nota -, l’interpretazione fornita dal Ministero nella nota del novembre 2012, nonché le determinazioni assunte da alcune Regioni - e, in particolare, dalla Emilia Romagna e dalla Toscana - finiscono con l’impedire, in caso di vincita nelle due procedure, la titolarità o la contitolarità di entrambi le farmacie. Infatti, nel caso della Regione Emilia- Romagna e, a seconda degli orientamenti che seguiranno i Comuni, anche della Toscana, l’accettazione dell’assegnazione della seconda farmacia comporterebbe la decadenza della prima con grave pregiudizio per l’altro o gli altri associati che di fatto non conseguirebbero la titolarità”.

I Senatori hanno, quindi, chiesto al Ministro della salute quali provvedimenti intenda adottare, “al fine di impedire il verificarsi di tali ipotesi, nonché l’instaurarsi di numerosi contenziosi che inevitabilmente tali circostanze potrebbero determinare”.

Nel secondo atto (n. 4-05095), è stata sottoposta all’attenzione di Lorenzin la questione relativa alle eventuali ricadute derivanti dall’applicazione anche ai concorsi straordinari del principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14.12.2015 con riferimento alla maggiorazione del punteggio previsto dall’art. 9 della L. 221/968.

In particolare, è stato evidenziato che “sembrerebbe che la piattaforma per lo svolgimento delle procedure concorsuali, impedendo l’inserimento di ulteriori titoli una volta raggiunto il punteggio massimo complessivo, non ha permesso ad alcuni farmacisti che hanno prestato la propria attività in farmacie rurali per almeno cinque anni di godere della maggiorazione prevista dall’art. 9 della legge 221/1968. In tal modo, dovrebbero presumibilmente essere stati favoriti i farmacisti con una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali”.

In considerazione del fatto che alcune Regioni non hanno ancora pubblicato la graduatoria definitiva, Mandelli e d’Ambrosio Lettieri chiedono l’intervento del Ministro “affinché ponga in essere ogni utile iniziativa per la soluzione delle criticità prospettate”.

28 gennaio 2016
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