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Responsabilità professionale. Presentati oltre 360 emendamenti in commissione. Ecco le proposte del relatore Bianco (Pd) 

di G.R.

Produzione delle linee guida, Fondi di garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria, nomina di consulenti e periti, obbligo di assicurazione. E ancora, quanto all'azione di rivalsa, proposta la giurisdizione della Corte dei Conti espressamente negata dal testo base. In tema di responsabilità civile, le strutture si potranno surrogare ai professionisti nel pagamento dei risarcimenti, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa. GLI EMENDAMENTI

18 MAG - Dopo un lungo ciclo di audizioni, riprende questa settimana in commissione Sanità l'esame del disegno di legge sulla responsabilità professionale già approvato in prima lettura al Senato. Come riferito nella seduta di ieri dal relatore Amedeo Bianco (Pd), sono stati oltre 360 gli emendamenti al testo base presentati dai senatori della XII commissione.
 
Moltissimi gli argomenti affrontati dagli emendamenti depositati. Quelli del relatore Bianco internvengono, innanzitutto, sull'articolo 3 che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. Qui si spiega che l'Osservatorio dovrà acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che dovranno essere istuiti in ogni regione, i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
 
 
Si passa poi all'articolo 5 in tema di Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Qui Bianco propone di affidare l'elaborazione delle linee guida, non più soltanto alle Società scientifiche, ma ad "enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie".
 
Dopo il comma 1 vengono poi aggiunti nell'ordine: il comma 1-bis che regolamenta l'iscrizione, in un apposito elenco, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche. In tal senso il decreto del Ministero della Salute dovrà disciplinare "i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso".
 
Il comma 1-ter spiega, poi, che le linee guida dovranno essere inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) da ricostituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
 
Infine, il comma 1-quater affida all'Istituto superiore di sanità la pubblicazione sul proprio sito internet delle linee guida e degli eventuali aggiornamenti, nonché un parere sull'efficacia e sull'aggiornamento delle medesime.
 
In tema di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, disciplinata dall'articolo 6, si sostituisce il richiamo all'articolo 590-bis del Codice Penale con "dopo il 590-quinquies", e la proposta di un nuovo articolo 590-ter viene sostituita con l'inserimento del 590-sexies. Nessun cambiamento sostanziale ma un semplice slittamento dovuto all'inserimento nel Codice penale delle nuove norme sull'omicidio stradale.
 
All'articolo 7, riguardo la Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, il relatore propone di manenere la responsabilità di tipo contrattuale delle strutture nei confronti delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria. Si aggiunge, però, come avevamo anticipato nelle scorse settimane, che sempre le strutture si surrogheranno ai professionisti nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa.
La responsabilità degli esercenti la professione sanitaria resta invece di tipo extracontrattuale, come previsto dal testo base, e il professionista dovrà rispondere del proprio operato, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), "salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
 
Si propone poi di sostuire interamente il comma 5 dell'articolo 9 che disciplina l'azione di rivalsa. "In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa". Rientra quindi pienamente in gioco la Corte dei Conti, così come suggerito dagli stessi giudici contabili nel corso delle consultazioni svoltesi in commissione Sanità negli ultimi mesi. Quanto alla quantificazione del danno, la Corte dei Conti dovrà tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato.
 
La misura di rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo. Infine, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituirà oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
 
Passando all'obbligo di assicurazione, e quindi all'articolo 10, questo viene previsto per tutte le "strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private".
 
Quanto all'articolo 11 e dunque, all'estensione della garanzia assicurativa, viene proposta la sua "estensione anche agli eventi accaduti nel periodo di retro attività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa".
 
Per l'articolo 14 riguardante Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, il relatore propone una completa sostituzione. Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute, è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
 
La misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; e modalità di versamento del contributo; i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP; le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro; verranno disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Regioni.
 
Si spiega, inoltre, che il Fondo di garanzia concorrerà al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.  La misura del contributo dovuto dalle imprese assicuratricipotrà essere aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia. 
 
Il Fondo di garanzia risarcirà i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
 
Viene poi esclusa la retroattività di queste misure: "Si applicheranno ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
 
Infine, Bianco propone alcune lievi modifiche all'articolo 15 che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
 
Giovanni Rodriquez

18 maggio 2016
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