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Ambiente e salute. In Aula al Senato la discussione del ddl sull'istituzione del sistema nazionale delle Agenzie ambientali 


L'istituzione del Sistema nazionale mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute. IL TESTO

18 MAG - Prosegue oggi in Aula al Senato la discussione sul testo del disegno di legge volto ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente nonché a disciplinare l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Il testo proposto, ripropone il testo già approvato in prima lettura dalla Camera, con l'unica modifica apportata dalla Commissione ambiente del Senato che ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria, in recepimento di una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato.

L'istituzione del Sistema nazionale, del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (articolo 1, comma 1).
Il Sistema nazionale, attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio, di derivazione europea, del "chi inquina paga"; l'azione del Sistema rileva anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche (articolo 1, comma 2).

L'articolo 2 del testo reca una serie di definizioni, indicando, in particolare, il 'Sistema nazionale' nell'insieme composto dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA); questi ultimi sono indicati quali il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituendo i Lepta l'applicazione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di ambiente.

L'articolo 3 disciplina le funzioni del Sistema nazionale, quali, in estrema sintesi:
- il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

- il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali o fenomeni di origine antropica o naturale;

- l'attività di ricerca per l'espletamento dei compiti previsti dal disegno di legge, nonché lo sviluppo delle conoscenze e la promozione e diffusione pubblica dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente, nonché la trasmissione sistematica di tali dati ai diversi livelli istituzionali di governo in materia ambientale e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- l'attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti giudiziari mediante la redazione di consulenze tecniche di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

- il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente;

- il supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica. La disposizione rinvia, quanto alle finalità, all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, ove si prevede la stipula di Accordi quadro tra i Ministeri competenti, della salute e dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il coordinamento e l'integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, individuando i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi. Tale coordinamento viene previsto dalla norma in questione anche a livello regionale, mediante accordi di programma tra le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

- la collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie, in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in materia ambientale;

- la partecipazione, anche mediante integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

- l'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente;

- l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali;

- il supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

- la valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, per perseguire un miglioramento dei livelli prestazionali con idonei indicatori e loro aggiornamento.

Le funzioni indicate sono svolte anche mediante convenzioni con altri enti pubblici competenti nel settore della ricerca, quali le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il CNR, in relazione a specifiche conoscenze per i compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente. Il testo prevede che i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività poste in capo al Sistema nazionale siano trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e costituiscano riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione (articolo 3, comma 4).

L'articolo 4 attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico all'Ispra e ne disciplina i profili di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, e si prevede la sua sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In base al disegno di legge in esame, l'Ispra è tenuta ad adeguare la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal disegno di legge, secondo le procedure previste dal citato decreto ministeriale, in materia di attribuzioni del consiglio di amministrazione e di approvazione dello statuto (comma 2). I commi 3 e 4 dell'articolo 4 attribuiscono all'Ispra funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, anche mediante l'adozione di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale, che sono vincolanti per il Sistema nazionale.

Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, si prevede che l'Ispra operi in una 'logica di rete', assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie (articolo 4, comma 5). Infine, si prevede che i componenti degli organi dell'ISPRA durino in carica 4 anni e possano essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); si ricorda che attualmente la durata degli organi dell'Istituto è triennale (articolo 4 del decreto ministeriale n. 123 del 2010 citato).

Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Al riguardo, l'articolo 8 del testo, richiamato dalla disposizione, specifica i requisiti professionali e morali del direttore generale dell’Ispra e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità, prevedendo poi l'istituzione di un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Istituto, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei direttori.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino relativo ad organismi in regime di proroga; tali funzioni sono assunte dall'Ispra, che procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

L'articolo 6, in materia di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Ispra, dispone che le stesse sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali funzioni comprendono, in estrema sintesi: l'istruttoria ai fini della determinazione dei Lepta; la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali, nonché la definizione di metodologie al riguardo; lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori; l’elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente); il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, l'attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico; la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, una fruizione libera dei dati ambientali e la possibilità di avanzare specifiche richieste su determinati valori ambientali; il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.

Si segnala, in particolare, con riferimento alle attività di monitoraggio sull'uso dei suoli, che la proposta di legge in materia di "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" (A.C. n. 2039-902-948-1176-1909-A) attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera prevede, all'articolo 3, comma 7, l'adozione di un apposito regolamento, per la definizione di modalità e criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, da esercitare avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrari; si prevede, inoltre, che i relativi dati del monitoraggio siano poi pubblicati e resi disponibili dall'Ispra sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune, delineando quindi una normativa specifica di settore rispetto gli obblighi generalmente posti in capo all'ISPRA dal disegno di legge in esame.

L'articolo 7, in materia di Agenzie per la protezione dell'ambiente, attribuisce, al comma 1, alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Lepta nei rispettivi territori di competenza, nonché possono svolgere ulteriori attività istituzionali, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei Lepta stessi. Nel caso di attività ulteriori svolte in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente, si prevede che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e non determinare situazioni di conflitto di interessi; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

L'articolo 9 disciplina la determinazione dei Lepta, quali livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle funzioni che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione in materia di livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Il comma 2 chiarisce che i Lepta costituiscono i parametri funzionali, operativi, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. La determinazione dei Lepta e del Catalogo nazionale dei servizi è demandata a un apposito Dpcm, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. I Lepta ed il Catalogo nazionale sono oggetto di aggiornamento in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque non oltre i cinque anni, con la finalità di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici.

L'articolo 10 prevede in tal senso una specifica procedura di programmazione delle attività attraverso la definizione, da parte dell'Ispra, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei Lepta sull'intero territorio nazionale, con un programma triennale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. In tale quadro, si prevede che il Presidente dell'Ispra, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale (comma 3).

L'articolo 11 affida all'Ispra, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (Sina), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. Sina, Sira e Pfr costituiscono la rete informativa Sinanet i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

Si ricorda che la Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, attualmente reperibile sul sito dell’ISPRA, svolge le funzioni informative del Nodo nazionale della rete Sinanet e, attraverso la funzione di Punto Focale Nazionale, assicura il collegamento alla rete europea EIOnet (Environmental Information and Observation Network) dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Nell’ambito dell'azione di coordinamento per la realizzazione dell’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale (INITMA), prevista dal recepimento nazionale della normativa europea in materia, la rete SINAnet rappresenta uno strumento di raccolta e integrazione degli elementi informativi resi disponibili dalle autorità pubbliche, in un'ottica di interoperabilità dei dati territoriali e del monitoraggio ambientale.

Si ricorda che, in base alla Direttiva europea 2007/2/EC del parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, (c.d. Direttiva Inspire, INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, è stata istituita in Italia l’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell’infrastruttura comunitaria.

Si ricorda, inoltre, che la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE, ha sancito l’obbligo della “diffusione dell’informazione ambientale” detenuta dalle autorità pubbliche e che sono attualmente accessibili banche dati tematiche sul sito dell'Ispra.

In tale ambito, il Sistema nazionale previsto dal disegno di legge concorre alle attività svolte dall'Ispra in merito alla catalogazione, alla raccolta, all’accesso e all’interoperabilità e alla condivisione dei dati geospaziali generati dalle attività finanziate, anche parzialmente, con risorse pubbliche.

L'articolo 12 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. La norma fa salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi della normativa richiamata di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, disponendo poi l'invarianza finanziaria della disposizione.

L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'Ispra e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'Ispra, con funzioni consultive e di segnalazione al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni. Il Consiglio segnala l'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge, ed esprime parere vincolante sul programma triennale delle attività del Sistema nazionale, previsto dall'articolo 10 del provvedimento. Ai membri del Consiglio, per lo svolgimento delle loro attività, non spetta alcun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.

L'articolo 14, in materia di personale ispettivo, demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, con criteri meritocratici e con modalità tali da garantire la terzietà dell'intervento ispettivo stesso; il regolamento stesso disciplina altresì le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali (commi 1 e 2). Sul piano procedurale, si prevede l'emanazione del regolamento con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge; inoltre, se ne prevede la trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (commi 3 e 4).

Alla luce del contenuto del Regolamento, il Presidente dell'Ispra e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Il comma 6 dispone in tal senso che il personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, specificando che alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
Il comma 7 prevede, infine, che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale con potere ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, prevedendo che a tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

A tale riguardo, si segnala come, nell'espressione del parere sul testo, la Commissione affari costituzionali del Senato abbia rilevato profili di irragionevolezza in ordine alla disposizione di cui al comma 7, in quanto la stessa 'nel prevedere che personale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possa operare con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione'.

Si fa presente che poteri ispettivi in capo all'Ispra sono attualmente previsti anche dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come modificato dal decreto-legge n. 61 del 2013, ove si prevede che, ferme restando le disposizioni in materia del codice dell'ambiente e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Ispra e agli ispettori dell'Ispra, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, prevedendo poi la normativa richiamata che i proventi delle sanzioni irrogate dall'Ispra sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di finanziamento, prevedendo che l'Ispra e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Inoltre, si prevede che le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati indicati nella norma, anche con riferimento alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei soggetti gestori stessi; si prevedono a tal fine tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2). Nelle more dell'approvazione di tali tariffe nazionali, si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome (comma 3), mentre con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato regioni, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti incamerati quali spese a carico dei gestori stessi ai sensi del comma 2 della norma (comma 4).

Infine, sono poste a carico del Ministero della giustizia le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria (comma 5) .

L'articolo 16, in materia di disposizioni transitorie e finali, prevede per l'ISPRA e per le agenzie la possibilità di procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i Lepta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali; sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (commi 1 e 2).

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, siano indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) che risultano incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, e che vengono abrogate a far data dall'entrata in vigore della legge, che entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore si prevede altresì che regioni e province autonome ne recepiscano le disposizioni.

Il nuovo articolo 17, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in recepimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della costituzione dalla Commissione bilancio del Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18 maggio 2016
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