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Ddl Lorenzin. Il dibattito in Aula. Mandelli (Fi): “Ma ha ancora senso mantenere un ambito provinciale per gli Ordini professionali?”. E intanto il Senato approva i primi tre articoli


Così il vicepresidente della commissione Bilancio, e presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, intervenendo oggi in Aula al Senato nel secondo giorno di dibattitto sul disegno di legge di riforma degli Ordini e sperimentazioni cliniche. "Se la riforma costituzionale dovesse entrare in vigore, infatti, avremmo un organo sussidiario dello Stato ad un livello di organizzazione che non esisterà più, cioè quello provinciale". Il dibattito parlamentare.

19 MAG - “Nelle norme in materia sanitaria, troviamo alcune novità positive come la medicina di genere, il riconoscimento e l'istituzione di nuove figure sanitarie, o ancora il riassorbimento del ddl che ho presentato per permettere l’esercizio di altre professioni sanitarie nelle farmacie”. Lo ha detto, intervenendo in Aula, il vicepresidente della commissione Bilancio del Senato, responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni e presidente della Fofi, Andrea Mandelli, nel corso del dibattito sul ddl Lorenzin sulla riforma degli Ordini e le sperimentazioni cliniche.
 
Non sono però mancate alcune critiche al provvedimento. “Dobbiamo però rilevare l’asimmetria che resta tra Ordini professionali, organizzati su base provinciale, e decisori sanitari. Se la riforme costituzionale dovesse entrare in vigore, infatti, avremmo un organo sussidiario dello Stato ad un livello di organizzazione che non esisterà più, cioè quello provinciale. Se invece la riforma dovesse essere bocciata, resterebbe comunque un’organizzazione della Sanità centrata sulle regioni a fronte di Ordini ancora provinciali, con uno squilibrio evidente. Su questo ci aspettavamo più coraggio", ha concluso Mandelli.
 
Sul tema è interventuto anche il componente della commissione Sanità, Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR). "Dopo settant'anni, il Parlamento si appresta con il ddl Lorenzin a superare e correggere un impianto normativo datato, obsoleto, lacunoso e inadeguato che aveva progressivamente indebolito la funzione degli Ordini. Ma anche a dare un forte impulso ad una nuova governance sanitaria sotto il profilo della sperimentazione clinica, dei nuovi Lea, della medicina di genere e del riconoscimento di nuove professioni in ambito sanitario per offrire ai cittadini maggiore controllo e garanzie di appropriatezza e qualità delle prestazioni professionali. Siedo ai banchi della XII Commissione in Aula perché questo provvedimento è il frutto di un lavoro corale, lungo e dettagliato per il conseguimento di un medesimo e comune obiettivo al di là delle appartenenze politiche: rafforzare le garanzie per la tutela della salute dei cittadini rendendo adeguato lo strumento normativo alle nuove esigenze della società. Alla presidente De Biasi devo dare atto di un metodo di lavoro incentrato sulla condivisione e sull’equilibrio. Metodo che rappresenta il segno della politica che recupera il proprio ruolo e la propria funzione. Il disegno di legge Lorenzin non è un ddl omnibus ed è cosa buona. Troppi argomenti meritavano una analisi approfondita e non si poteva lasciarli in un calderone confuso. Ne cito due per tutti: sicurezza alimentare e veterinaria, argomenti di cui ci occuperemo a brevissimo".
 
"La delega al governo contenuta nell’art. 1 del ddl Lorenzin va nella direzione di semplificare le norme in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, destinata a spingere in avanti il riposizionamento della ricerca farmaceutica italiana in una logica moderna e competitiva, con particolare riferimento a farmacologia e studi clinici di genere, sempre garantendo i requisiti necessari perché questa superi i conflitti di interessi e declini meglio le sue finalità attraverso la trasparenza degli atti per il conseguimento di nuove terapie efficaci. Il riferimento alla Medicina di genere, infatti, conferma quanto questa aula ha più volte ribadito, e cioè che si tratta di un principio necessario da tenere presente per la migliore definizione dei protocolli di sperimentazione, come presupposto di maggiore qualità, di garanzia ed efficacia terapeutica. Indipendenza, assenza conflitto di interessi e trasparenza degli atti, sono i tre principi- chiave che costituiscono il filo rosso di tutto il ddl. Inserimento nei LEA delle prestazioni per il controllo del dolore da parto; riconoscimento delle professioni di biologo e psicologo nell’ambito di quelle sanitarie; disciplina dei percorsi formativi e delle attività di osteopata e chiropratico e, infine, la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie: sono questi i contenuti principali degli altri articoli che fanno del ddl Lorenzin – che da sostanzialmente il via all’attuazione anche della farmacia dei servizi, un concreto passo in avanti nella governance del sistema sanitario", prosegue D'Ambrosio Lettieri.
 
"Per la Riforma degli Ordini professionali di area sanitaria, abbiamo scelto di dire no ad un dibattito di natura ideologica e abbiamo voluto restituire agli Ordini la loro fondamentale funzione pubblicistica. Il nodo della questione non era e non poteva essere lo scioglimento, ma l’impianto normativo vecchio di 70 anni. E il cambiamento si vede. Nel testo è scritto in modo chiaro: gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economico che svolgono funzioni sussidiarie -non ausiliarie come è oggi - dello Stato. Non è una differenza da poco. Attraverso nuove attività di vigilanza, nuovi compiti formativi e di verifica si determinano condizioni di garanzia su appropriatezza e qualità delle prestazioni professionali. Ma anche sul piano dell’azione disciplinare, sino ad oggi concentrata nello stesso organo, si registra una novità importante: la separazione tra funzione giudicante e istruttoria che contribuisce così ad allontanare sospetti di poca trasparenza e corporazione. Insomma, il ddl rappresenta una buona notizia per una estesa platea di operatori della sanità e, più in generale, per il sistema Paese al cui sviluppo sociale ed economico concorrono anche centinaia di migliaia di professionisti della salute”, conclude il senatore dei Conservatori e riformisti.
 
Il dibattito era stato aperto nel tardo pomeriggio di ieri dalla presidente della commissione Sanità e relatrice del provvedimento, Emilia Grazia De Biasi (Pd) che aveva così introdotto il disegno di legge: "Il testo consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di 'corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute': così recita la relazione d'accompagnamento. L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi".
 
"L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. 
 
L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie. Lo scopo è quello di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne, non solo dal punto di vista dei professionisti, ma anche dei cittadini. Si tratta di un ammodernamento della disciplina delle professioni sanitarie, che richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute. L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata nell'ambito delle professioni sanitarie. L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. 
 
L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. L'articolo 7 modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti
 
L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. L'articolo 10 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possano essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica". 
 
"L'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia. L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro ad hoc presso il Ministero della salute. L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo. Infine, l'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province autonome".
 
Tornando alla giornata odierna, si segnala l'intervento in Aula nel primo pomeriggio da parte del sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, che ha esordito sottolineando  come, in tema di sperimentazione dei medicinali a uso umano, il provvedimento "si spinga molto in avanti e spinga in avanti anche il nostro Paese anche con delle specificità che sono state segnalate, soprattutto sulla medicina di genere, collocandolo finalmente in una prospettiva sempre più europea, dove i principi sulla sperimentazione scientifica, come quelli della semplificazione, troveranno una più forte definizione che consentirà sicuramente al nostro sistema sanitario di cogliere meglio le straordinarie opportunità che, a livello mondiale, l'innovazione e la ricerca stanno, direi tumultuosamente, portando avanti".
 
"La riforma è caratterizzata da un duplice intervento sostanziale - ha proseguito De Filippo -. La prima novità è rappresentata dalla definizione della natura giuridica degli ordini quali enti pubblici non economici e organi sussidiari dello Stato che hanno lo scopo di tutelare interessi pubblici connessi all'attività e all'esercizio dell'attività professionale. Essi saranno enti dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Inoltre, viene chiarito in maniera netta che si tratta di enti finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza pertanto gravare sulla finanza pubblica. Ne viene esaltato il ruolo di enti preposti alla promozione e assicurazione dell'indipendenza e dell'autonomia delle professioni nel loro esercizio. Mi sento di segnalare un secondo e ultimo elemento, riguardante il procedimento disciplinare, che viene innovato profondamente. È materia di tutti i giorni e credo faccia parte del sistema sanitario anche il tema della conflittualità e della responsabilità degli esercenti nelle professioni sanitarie. Al fine di garantire l'autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, il disegno di legge in esame prevede una separazione netta tra funzioni istruttorie e una funzione giudicante".

19 maggio 2016
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