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Calabria. Governo impugna leggi su studi odontoiatrici e istituzione servizi professioni sanitarie


La decisione è arrivata oggi nel Consiglio dei ministri. Le due norme regionali per il Governo “interferiscono con le funzioni del Commissario  per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario contrastano con le previsioni del Piano di rientro e violano l’art. 117 della costituzione”. Impugnata anche norma su incarichi per commissari straordinari Asl e ospedali.

10 GIU - Impugnativa del Consiglio dei ministri per due leggi della Regione Calabria. La prima norma oggetto dell’impugnativa decisa oggi dal Governo è la Legge regionale n. 10 del 20/04/2016, “Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”.
 
Per il Governo “alcune norme in materia sanitaria, riguardanti l’autorizzazione sanitaria degli studi odontoiatrici, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione”.

Altra legge impugnata è la legge regionale n. 11 del 20/04/2016 Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29”. Una norma che ha creato numerose polemiche con una spaccatura tra le professioni sanitarie stesse.

Le motivazioni del Governo: “Alcune norme in materia sanitaria, che istituiscono il servizio delle professioni sanitarie e il servizio sociale professionale nelle Aziende sanitarie, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione”.
 
Inoltre, è stata impugnata anche un’altra norma riguardante l’incarico dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie e di quelle Ospedaliere che “contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, e viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione”.

10 giugno 2016
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