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Responsabilità professionale. Colletti (M5S): “Testo influenzato da lobby delle assicurazioni”


Molte le critiche al testo illustrate ieri in commissione Affari sociali dal deputato pentastellato. Dal difensore civico con il mancato coinvolgimento associazioni rappresentative dei cittadini alle norme sulla trasparenza la cui applicazione non viene assicurata dalla strutture sanitarie, fino alla responsabilità civile con il riferimento al codice delle assicurazioni private, "un favore verso le imprese di assicurazione".

20 GEN - Il disegno di legge in materia di responsabilità professionale e sicurezza delle cure è sbarcato ieri in terza lettura alla Camera e, nel corso del pomeriggio, è stato incardinato in commissione Affari sociali. Ad illustrare tutte le novità apportate al testo nel corso del passaggio al Senato è stato il relatore, Federico Gelli (Pd). Nel corso dei lavori, non sono mancate le critiche al contenuto del provvedimento, in particolare da Movimento 5 Stelle.
 
Come, infatti, sottolineato da Andrea Colletti (M5S), nonostante siano state introdotte alcune modifiche "da me proposte, senza successo, in fase di prima lettura alla Camera", al tempo stesso viene stigmatizzata la "particolare influenza che la lobby delle assicurazioni" avrebbe esercitato al Senato.
 
Questi i diversi rilievi critici formulati al provvedimento. Coletti comincia dal Difensore civico, segnalando il mancato coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei pazienti, e dall'articolo 4, che contiene norme sulla trasparenza senza tuttavia assicurare che sia data loro applicazione da parte delle singole strutture sanitarie. Ritiene che sia "poco comprensibile" la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 4, in quanto "è assurdo che la documentazione clinica del paziente fornita dalla direzione sanitaria di una struttura entro sette giorni dalla richiesta possa poi essere smentita dalle integrazioni fornite entro il termine di trenta giorni dalla predetta richiesta". Quanto al comma 4 dell'articolo 4, introdotto dal Senato, ritiene che esso introduca una disposizione condivisibile in via di principio ma "formulata in modo discutibile in quanto manca la previsione di un vero e proprio dovere in capo al direttore sanitario".
 
Il deputato pentastellati ritiene che la formulazione dell'articolo 6, concernente la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, sia "più chiara rispetto a quella contenuta nel testo approvato dalla Camera", anche perché viene abrogata la norma vertente sulla stessa materia contenuta nel cosiddetto decreto Balduzzi.
 
Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 7, sulla responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria, Coletti mette in rilievo come la norma di cui al comma 7, recante i criteri per la determinazione del danno in ambito sanitario, facendo riferimento alle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 rappresenti "un favore verso le imprese di assicurazione".
 
Il deputato del M5S passa poi a criticare l'articolo 9, che prevede due tipi di competenza giudiziaria per quanto riguarda l'azione di rivalsa. Rileva, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 9 parla di "decadenza" qualora non si eserciti l'azione di rivalsa entro un certo termine laddove "avrebbe dovuto parlare più correttamente di 'prescrizione'".  
 
Con riferimento all'articolo 11, Coletti esprime una valutazione favorevole circa l'ultrattività della copertura assicurativa, segnalando tuttavia che resta il problema del termine a partire dal quale decorrono i dieci anni per poter presentare la richiesta di risarcimento, in quanto "normalmente accade che tale richiesta sia avanzata non nel momento in cui l'evento si verifica bensì in quello in cui il soggetto ne prende coscienza". 
 
Considera, quindi, un miglioramento, l'avvenuto mutamento del titolo dell'articolo 15, divenuto così corrispondente al testo, come lui stesso aveva suggerito attraverso la presentazione di un emendamento, non accolto, nel corso dell'esame alla Camera. Critica, invece, il comma 1 del medesimo articolo 15, nella parte in cui prevede che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione siano in possesso di "adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi", ritenendo che si tratti di "una norma di favore verso coloro che organizzano corsi formativi".

Stigmatizza, infine, l'assenza di una normativa transitoria e chiede se sia possibile acquisire dati dal Ministero della giustizia concernenti le procedure di conciliazione effettivamente concluse ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile. 
 
Giovanni Rodriquez

20 gennaio 2017
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