Responsabilità professionale. Tutte le tappe per l’attuazione della legge
di G.R.
Dopo la pubblicazione del provvedimento in GU, si dovranno antendere ancora alcuni mesi per una completa attuazione delle norme. Sono infatti presenti nella legge molti richiami a decreti da attuare per rendere operative misure quali, ad esempio, l'obbligatorietà delle polizze assicurative, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza, e l'elenco delle Società scientifiche, associazioni tecniche scientifiche ed enti pubblici e privati chiamati all'elaborazione delle linee guida.
17 MAR - Dopo la pubblicazione di oggi in Gazzetta Ufficiale, per una completa attuazione delle norme contenute nella legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure si dovranno attendere ancora alcuni mesi. Sono molti, infatti, i richiami a decreti da attuare per rendere operative misure quali l'obbligatorietà delle polizze assicurative, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, l'elenco delle Società scientifiche, associazioni tecniche scientifiche ed enti pubblici e privati chiamati all'elaborazione delle linee guida cui dovranno attenersi gli esercenti la professione sanitaria per non incappare in responsabilità di carattere penale.
E ancora, spetterà ad un regolamento la definizione del perimetro del Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria. Infine, come annunciato dal relatore per la Camera,
Federico Gelli (Pd), la questione dell'azione di rivalsa verrà definitivamente chiarita in uno dei prossimi decreti legge utili.
Di seguito riportiamo articolo per articolo tutte le prossime tappe necessarie per l'attuazione della legge.
Articolo 3 (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, dovrà essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Articolo 4 (Trasparenza dei dati)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private saranno chiamate ad adeguare i regolamenti interni in modo da poter garantire entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni saranno fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
Articolo 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere emanato il decreto del Ministero della Salute contenente l’elenco degli enti e istituzioni pubblici e privati nonché delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie incaricate di elaborare le linee guida cui dovranno attenersi gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle loro prestazioni.
Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse dovranno essere poi integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale sarà disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 9 (Azione di rivalsa)
Come annunciato dal relatore
Federico Gelli (Pd), dopo aver fatto verbalizzare in Aula un’interpretazione autentica in base alla quale si chiarisce come durante il passaggio del testo in Senato, nel riformulare i commi 5 e 6, e facendo riferimento alle diverse situazioni in cui l’azione di rivalsa può essere esercitata, si è deciso di utilizzare l'espressione "moltiplicato per il triplo", che evidentemente, in base al principio di ragionevolezza, deve essere interpretata nel senso di non superiore al triplo, verrà presentato un emendamento al primo decreto legge utile nel quale verrà chiarito in maniera definitiva questo punto.
Articolo 10 (Obbligo di assicurazione)
Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definirà i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’Ivass sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria.
Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della egge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sentiti l’Ivass, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, saranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilirà i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Infine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l’Ivass, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate, e alle altre analoghe misure adottate, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità e i termini per l’accesso a tali dati.
Articolo 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)
Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Regioni, verranno definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
Inoltre, la misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), dovrà essere aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
Giovanni Rodriquez
17 marzo 2017
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