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Migranti. Minori non accompagnati: le novità per l’accoglienza

di Domenico Della Porta

La nuova legge approvata il 29 marzo scorso consente, soprattutto ai Comuni,  di gestire l’accoglienza e la permanenza di minori stranieri in strutture ben identificate, attraverso una organizzazione trasparente, seguendo un percorso chiaro e definito in ogni particolare, senza perplessità o dubbi

18 APR - Con l’approvazione definitiva del Disegno di Legge denominato “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” si ha a disposizione nel nostro Paese di un riferimento normativo, unico del suo genere, che  consente, soprattutto ai Comuni,  di gestire l’accoglienza e la permanenza di minori stranieri in strutture ben identificate, attraverso una organizzazione trasparente, seguendo un percorso chiaro e definito in ogni particolare, senza perplessità o dubbi.
 
Innanzitutto all’articolo 12 comma 1 del predetto testo legislativo viene precisato che i MSNA siano accolti nei SPRAR (oggi Sistema di protezione per i richiedenti asilo, rifugiati e “anche” minori stranieri non accompagnati). In tal modo si fornisce ai Comuni che vi aderiscono maggiore sostegno in termini di supporto anche finanziario e la possibilità di avere un periodo pluriennale nel quale poter pianificare il proprio intervento.
 
Sempre nell’art.12 comma 2bis, viene specificato che le strutture nelle quali vengono accolti i MSNA devono soddisfare, nel rispetto dell’art.117 della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza fornite dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate ed accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
 
La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema. All’articolo 14 del Disegno di Legge 1658-B vengono poi indicate le procedure per il diritto alla salute da garantire sempre ai MSNA.
 
Con tali nuove prerogative occorre riflettere e riproporre alla luce dei riferimenti legislativi vigenti i requisiti minimi strutturale ed organizzativi per i centri  per MSNA prendendo come punto di partenza  l’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 5 maggio 2016 sui “Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA nel percorso verso l’autonomia”, dove viene manifestatamente indicato che la struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione rispettando tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi. 
 
A tal proposito, occorre richiamare innanzitutto  il D.M. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione” in cui sono definiti in maniera inequivocabile i requisiti indispensabili delle civili abitazioni. 
 
Come ulteriore riferimento normativo è opportuno segnalare il DPR 1035/1972, normativa promulgata per assegnare gli alloggi dell’IACP, nel cui testo si determinano interessanti parametri per definire se una “civile abitazione” è o meno sovraffollata.
 
Vanno infine ricordati gli articoli 218, 344 e 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il R.D. 1265/1934.  Il primo (218) indica nei Regolamenti locali di igiene e sanità, la cui redazione spetta ai Comuni, la individuazione di norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute).
 
L’art. 344  contiene le disposizioni, richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell’acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria  e in generale l’esecuzione delle disposizioni contenute nel “presente testo” unico  dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.
 
L’art. 345 indica la procedura per la redazione dei Regolamenti comunali di igiene sottolineandone l’obbligatorietà. Questi ultimi, costituiscono senza mezzi termini, azioni strategiche della prevenzione collettiva di primo livello, come in più occasioni è stato sottolineato anche da Federsanità ANCI, riconoscendo ai Comuni l’attività che dal 1934  la normativa in materia di tutela della salute della popolazione ad essi conferisce, da esercitare con una forte collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, molti anni fa in una delle prime risoluzioni, sottolineò che “Un’abitazione è sana quando è dotata di caratteristiche strutturali ed ambientali in grado di tutelare la salute fisica e mentale dei suoi abitanti e promuovere la loro integrazione sociale”.
 
Le caratteristiche di un’abitazione sana sono: la temperatura, l’umidità e la ventilazione (microclima), l’illuminazione, l’aria indoor, la sicurezza contro gli infortuni, la rumorosità ambientale, l’affollamento, il senso di protezione, sicurezza e intimità. Le case e gli ambienti chiusi influenzano enormemente la salute e il benessere delle persone: i minori trascorrono il 90 per cento del loro tempo in casa e questo li sottopone a rischi maggiori dovuti ad un inidoneo microclima, ad inquinamento indoor, ad incidenti.
 
Un discorso a parte meritano i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali per gli ambienti destinati ad attivita’ sanitarie primarie ed essenziali, vale a dire non destinate a ricovero né all’esecuzione di pratiche mediche complesse, invasive o chirurgiche. Parliamo del DPR 14.1.1997 e del DM 2.4.2015 n.70 essendo superato con il citato testo di legge il problema collegato al diritto della salute dei minori stranieri.
 
Attraverso il recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, che prevede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) anche per i minori privi di permesso di soggiorno,  si stabiliscono procedure operative per l'attuazione di tale misura. Si supera così la situazione attuale che garantisce, a prescindere dalla regolarità del soggiorno, solo "la tutela della salute del minore" (con accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattie e infortunio e di medicina preventiva), ma non la possibilità di iscrizione al SSN. 
 
Domenico Della Porta
Referente Nazionale Medicina e Sicurezza del Lavoro Federsanità ANCI
Presidente Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali Università di Salerno

18 aprile 2017
© Riproduzione riservata

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