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Ddl lavoro autonomo. Via libera definitivo dal Senato. Il provvedimento è legge. Nuove regole per maternità e malattie


Le lavoratrici autonome potranno lavorare durante la maternità. Questo per evitare di compromettere l’attività stessa. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino a che il bambino non compirà 3 anni. Deducibili dal reddito le spese per formazione, aggiornamento o iscrizione a convegni o congressi, fino a 10 mila euro l’anno. Durante i periodi di malattia superiori ai 60 giorni si potrà interrompere il pagamento dei contributi. IL TESTO

10 MAG - Via libera definitivo dall'Assemblea del Senato al disegno di legge su lavoro autonomo e lavoro agile. Il provvedimento è stato arrivato con 158 voti favorevoli, e 9 contrari. M5s, Lega e Misto-Si si sono invece pronunciati per l'astensione. Il ddl diventa così legge dopo quasi 15 mesi dal varo in Consiglio dei ministri.
 
Tra i temi affrontati all'interno del provvedimento si evidenziano quelli riguardanti la protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps. Più in particolare, all'articolo 5 si prevede la delega al Governo ad adottare decreti legislativi al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: "Abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie".
 
All'articolo 6, poi, si introduce una delega legislativa finalizzata a incrementare le prestazioni legate ai versamenti della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, mediante agevolazioni in materia di requisiti di accesso alle prestazioni di maternità (e prevedendo l'introduzione di massimali e minimali) ed estensione delle prestazioni di malattia. Per il finanziamento di questi interventi è previsto da apposito criterio di delega l'incremento della contribuzione aggiuntiva in misura tale da garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica.
 
All'articolo 8 si spiega poi che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Queste disposizioni si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
 
L'articolo 9 dispone che l'intera deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
 
All'articolo 14 si specifica che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. 
 
In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
 
In caso poi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
 
Il lavoratore, infine, come spiegato all'articolo 20, ha altresì diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Allo stesso modo, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

10 maggio 2017
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