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Vaccini. M5S: “Su trattamento dati necessario parere Garante privacy”


Presentata interrogazione alla Camera a prima firma Dalila Nesci. Il Codice della privacy prevede la consultazione del Garante per gli atti suscettibili di incidere sulla privacy. Questo non sarebbe avvenuto per la legge sull’obbligo vaccinale e le circolari applicative.

20 SET - “La legge sull’obbligo dei vaccini e le circolari operative dispongono il trasferimento e trattamento di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute di minori e adulti. A quanto ci risulta ciò è avvenuto senza che sia stato contemplato alcun intervento del Garante della privacy né fatti specifici riferimenti al Codice della privacy. Eppure il Codice stesso prevede che ciascun ministro consulti il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulla privacy”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali in un’interrogazione a prima firma Dalila Nesci.
 
“Alla luce di questi elementi chiediamo al ministero della Salute se intenda adottare misure, e quali nel caso, al fine di rendere il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute di minori e adulti conforme alle disposizioni vigenti, anche per tutelare i diritti previsti dal Codice della privacy. Se si considera che la Legge prevede la trasmissione di dati sensibili di minori dalle ASL agli istituti scolastici anche laddove l'avvenuta vaccinazione non è un requisito di accesso, appare sproporzionato e non motivato il trasferimento alle scuole di dati sensibili che non sono propriamente funzionali all’assolvimento dei compiti delle istituzioni scolastiche", spiegano i 5 stelle.

"Tanto il decreto-legge sui vaccini quanto le circolari del ministero della Salute e del Miur del 16 agosto 2017 e del 1 settembre 2017 - che hanno fornito le indicazioni operative - non sembrano infatti garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati sensibili laddove non è prevista alcuna anonimizzazione né alcuna misura atta a garantire il principio di necessità, pertinenza , completezza e non eccedenza dei dati. Ad esempio, quando viene contemplata la possibilità di spostare i minori da una classe all’altra o di non accettarli presso le strutture scolastiche sembra ipotizzarsi il mancato rispetto dei suddetti diritti poiché tali misure consentirebbero di correlare l'esistenza di un particolare stato di salute al soggetto interessato”, concludono.

20 settembre 2017
© Riproduzione riservata

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