Preparazioni in farmacia. In Gazzetta l’aggiornamento della tariffa. Ecco i prezzi per le sostanze e i costi di preparazione
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017 il decreto 22 settembre del ministro della Salute su "Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali". TESTO DEL DECRETO IN GAZZETTA, TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE, TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE.
26 OTT - Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale, sia per uso umano che veterinario è formato:
a) dall'importo delle sostanze impiegate in base alla “Tabella dei prezzi delle sostanze” (
allegato A al decreto) o, nel caso di sostanze non comprese nella tabella, si applica il prezzo di acquisto, al netto dell'Iva, del quale deve essere conservata prova documentale;
b) dall'importo indicato nella “Tabella dei costi di preparazione” (
allegato B);
c) dall'incremento di del 40%, per compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla dispensazione dei medicinali;
d) dagli eventuali supplementi per compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento. Per questo è dovuto un supplemento di 2,50 euro, per le preparazioni dei medicinali contenenti:
- una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel “Global Harmonized System” (GHS) con codice univoco «H»;
- una o più sostanze di cui alla “Tabella dei Medicinali Sezione A” e alla “Tabella dei Medicinali Sezione B” del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- una o più sostanze il cui impiego è considerato doping;
e) dal costo del recipiente.
Al prezzo di vendita si applica l'imposta sul valore aggiunto (Iva), ai sensi di legge.
E’ questo, in sintesi, il meccanismo per la formazione del nuovo prezzo delle preparazioni galeniche in farmacia, fissato dal decreto 22 settembre 2017 del ministero della Salute (“Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017 che entrerà in vigore il prossimo 9 novembre.
Il decreto stabilisce anche che non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.
A proposito di utilizzazione di medicinali registrati, il decreto stabilisce, alla nota 3 dell’Allegato B, che “
qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all’utente unitamente al foglietto illustrativo”.
Questa previsione, già anticipata da numerosi interventi del giudice amministrativo, -
secondo Fofi e Federfarma - "amplia le possibilità del farmacista preparatore, contribuendo in misura significativa alla personalizzazione delle terapie".
Inoltre, per le sostanze non comprese in Tabella l’attuale criterio del raddoppio del prezzo viene sostituito dal prezzo di acquisto, determinando un contenimento del prezzo finale del farmaco, con conseguente risparmio di spesa per il paziente.
Sono stati inoltre modificati i diritti addizionali di chiamata notturna, prevedendo per le farmacie urbane e rurali non sussidiate un importo di 7,50 euro e per le farmacie rurali sussidiate un importo di 10,00 euro. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato mantenuto esclusivamente per le farmacie rurali sussidiate e quantificato in 4, 00 euro. Tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.
E’ stata confermata la percentuale del 16% dello sconto agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza tenuti alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Da tale sconto sono esclusi i supplementi previsti per l’allestimento di specifiche preparazioni, i diritti addizionali ed il costo del recipiente. A tal proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sui medicinali galenici allestiti in farmacia e pagati intermente dal paziente è praticabile lo sconto, purché sia applicato a tutti gli acquirenti e ne sia data adeguata informazione alla clientela.
Il decreto prevede, infine, che il titolare o il direttore della farmacia debba aver cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della Tariffa, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. Tale ultima misura, proposta dalla Federazione e accolta dal Dicastero, si inquadra nell’ambito del processo di digitalizzazione oggi in atto e rappresenta un’importante semplificazione nella gestione amministrativa della farmacia.
26 ottobre 2017
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