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Danni vaccinazioni. Cassazione: va tenuto conto anche della probabilità ‘logica’. Riaperto caso di un paziente che si era ammalato di poliomielite dopo la vaccinazione effettuata 61 anni fa


I giudici hanno deciso di rinviare il caso una seconda volta alla Corte d'Appello (la prima volta era avvenuto nel 2013 con la negazione del nesso causale tra vaccino e insorgenza della polio). Ma per la Cassazione "la regola della certezza probabilistica (che aveva ispirato la Corte d'Appello) non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)". L'ORDINANZA.

31 OTT - Risarcimento per danni da vaccinazioni: la Cassazione civile rinvia per la seconda volta alla Corte d’Appello il giudizio sulla vicenda di un cittadino di Messina che ha chiesto il risarcimento dei danni per aver contratto la poliomelite poco dopo la somministrazione del vaccino antipolio Salk. Nel 1956, all'età di 7 anni.

Già nel 2013, la Corte aveva rinviato, con esiti negativi, la causa al giudice di merito, in particolare alla Corte di appello di Palermo, perché accertasse con indagini «virologiche e siero epidemiologiche» se fosse «ragionevolmente probabile il nesso causale vaccinazione-poliomelite».
 
I giudici palermitani, anche dando per provata la vaccinazione sulla base della testimonianza paterna (essendo andati distrutti i registri), avevano affermato che il nesso causale configurava «una mera probabilità, quantificabile nella misura dl 1-2%», per cui la richiesta andava rigettata.


Contro questa decisione il danneggiato ha proposto nuovamente ricorso e la Cassazione lo ha nuovamente accolto affermando (Ordinanza n. 25119 del 24 ottobre 2017), che «la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)».
 
In questo caso, prosegue la Cassazione, va rilevato che "a fronte degli elementi significativi in un ragionamento presuntivo, quali il fatto che la sintomatologia paralitica è insorta dopo la somministrazione del vaccino nei tempi previsti dalla scienza, della ritenuta inverosimiglianza del contagio per contatto e della affermata validità degli studi presenti a sostegno delle difficoltà di inattivazione virale durante la prima produzione del vaccino", la Corte di appello ha comunque ritenuto di escludere la ragionevole probabilità scientifica dell'imputazione della poliomielite alla vaccinazione.

E lo ha fatto, conclude la Cassazione, "in considerazione dell'incidenza statistica della soluzione ricercata, laddove questa non può essere di per sé sufficiente, in carenza di specificazione dei presupposti in base ai quali è stata compiuta l'analisi statistica, della soglia statistica che occorrerebbe raggiungere nel caso in esame e di elementi che consentano di attribuire rilievo logico decisivo al dato numerico".

31 ottobre 2017
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