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Etichette alimentari. Nuove direttive dalla UE per sostanze allergizzanti e quantità ingredienti


Il ministero della Salute ha reso note due comunicazioni della Commissione UE riguardanti nuove disposizioni sulle etichette alimentari. La prima riguarda in particolare le sostanze che possono provocare allergia, mentre la seconda frnisce orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID). LE COMUNICAZIONI SUGLI ALLERGENI E SULLA QUANTITA' DEGLI INGREDIENTI.

13 GEN - Due Comunicazioni di particolare interesse per gli operatori del settore e per gli organi di vigilanza e che hanno ripercussioni evidenti sulla Salute dei cittadini. Il ministero della Salute ha appena pubblicato sul suo sito la comunicazione della Commissione europea del 13 luglio 2017 riguardante le modalità per informare i consumatori sulla presenza negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e un'ulteriore informativa del 21 novembre scorso concernente le informazioni sulla quantità degli ingredienti.
La prima definisce nuovi requisiti in materia di etichettatura degli allergeni stabilendo ad esempio che gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena. O anche se l’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola «glutine», aggiunta su base volontaria.
 
Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti (ad esempio il vino) ma che sono utilizzati come ingredienti nella fabbricazione o nella preparazione di un altro alimento per il quale è fornito l’elenco degli ingredienti, è necessario evidenziare gli allergeni presenti in questo alimento per distinguerli dagli altri ingredienti elencati.
 
O ancora, se il nome dell’alimento in un prodotto fa chiaramente riferimento a una sostanza o a un prodotto dell’allegato II ma il prodotto contiene anche altre sostanze o altri prodotti dell’allegato II, questi allergeni devono essere indicati perché i consumatori possano compiere scelte alimentari consapevoli per la loro sicurezza.
 
Gli Stati membri restano competenti ad adottare disposizioni nazionali sui mezzi con i quali le informazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili su questi alimenti. In linea di massima per consentire ai consumatori di effettuare una scelta consapevole sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione per quanto riguarda la fornitura di informazioni sugli allergeni, ad esempio un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale.
 
In assenza di misure nazionali, agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni del regolamento concernenti gli alimenti preimballati. Di conseguenza le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Non è possibile quindi fornire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta del consumatore.
 
Infine, l’aggiornamento dell’elenco dell’allegato II può consistere nell’inclusione di una sostanza nell’elenco o nell’esclusione di una sostanza dall’elenco.
 
Per quanto riguarda l’esclusione dall’elenco degli allergeni alimentari, la direttiva 2000/13/CE prevedeva norme specifiche secondo le quali le parti interessate potevano presentare alla Commissione studi per dimostrare che, sulla base di prove scientifiche, alcuni allergeni non possono produrre reazioni indesiderate.
 
Queste disposizioni specifiche non sono state mantenute nel regolamento. Tuttavia questo non impedisce che le parti potenzialmente interessate comunichino alla Commissione elementi che provino che i prodotti derivati dalle sostanze elencate nell’allegato II non sono suscettibili, in circostanze specifiche, di produrre reazioni indesiderate nell’uomo.
 
La seconda comunicazione ha come obiettivo fornire orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID).
 
L’obbligo di indicare il QUID non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente, poiché la quantità dell’unico ingrediente corrisponderà in ogni caso al 100 %.
 
Vi sono altri casi particolari di alimenti preimballati per i quali il QUID non è obbligatorio (allegato VIII del regolamento).
 
Il QUID non è inoltre richiesto per gli «alimenti non preimballati» (alimenti offerti in vendita senza preimballaggio, oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta), a meno che gli Stati membri abbiano adottato disposizioni nazionali che ne richiedano l’indicazione per tali alimenti.
 
Infine, essendo il QUID l’indicazione quantitativa degli ingredienti, l’obbligo di indicarlo non si applica ai costituenti naturalmente presenti negli alimenti che non sono stati aggiunti in qualità di ingredienti, per esempio la caffeina (nel caffè), le vitamine e i sali minerali (nei succhi di frutta).
 
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta invece quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
 
a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
 
b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;
 
c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
 
Il regolamento richiede l’indicazione del QUID anche quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell’alimento.
 
Questa disposizione si applica nei casi in cui gli alimenti sono descritti con denominazioni usuali, senza denominazioni descrittive supplementari.
 
In questi casi si può ricorrere a una denominazione descrittiva dell’alimento. Il QUID si riferirebbe allora ai principali ingredienti individuati, o a quelli con un certo valore, poiché sono quelli generalmente associati dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
 
Ci sono poi alcune particolarità.
 
Ad esempio poiché il QUID della carne suina è superiore al 100 %, la percentuale deve essere sostituita con un’indicazione basata sul peso della carne suina usata per preparare 100 g di salame (per esempio, l’indicazione del QUID può essere espressa: “Per la produzione di 100 g di salame sono stati usati 120 g di carne suina”).
 
Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell’elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come “pollo”, “latte”, “uova”, “banane” devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’uso dell’alimento crudo/intero.
 
Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio “pollo arrosto”, “latte in polvere”, “frutta candita”, devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.
 
L’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La disposizione non si applica tuttavia all’acqua aggiunta nel caso in cui la quantità non sia superiore, in termini di peso, al 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni di carni, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. La quantità di acqua aggiunta in misura inferiore al 5 % va comunque tenuta in considerazione nel calcolo del QUID degli ingredienti di un alimento al quale è stata aggiunta acqua.
 
Il QUID è un’indicazione obbligatoria e deve figurare sull’etichetta in conformità con le disposizioni sulla “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”.
 
Nel caso delle categorie di ingredienti che non possono quindi figurare in questo, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto.
 
Per quanto riguarda gli alimenti attualmente esentati dall’elencazione degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto, a meno che un elenco degli ingredienti sia volontariamente inserito nell’etichettatura. In questo caso il QUID può figurare nell’elenco.


13 gennaio 2018
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