Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 18 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Decreto dignità. Per finanziare il divieto di pubblicità aumenteranno le tasse sui giochi. Ecco il testo bollinato dalla Ragioneria


Il costo del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, viene quantificato in 150 mln per il 2019 e 200 mln a decorrere dal 2020. Per compensare queste minori entrate, nel testo viene inserito un prelievo erariale unico sugli apparecchi del 19,5% e del 6,5% dell'ammontare delle somme giocate. Infine, si chiarisce che per i contratti di pubblicità già in essere resterà in vigore la vecchia normativa, ma per non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto. IL TESTO

12 LUG - Ulteriori novità sul testo del decreto dignità bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Innanzitutto, viene modificato il comma 5 che escludeva dall'applicazione della nuova normativa tutti quei contratti di pubblicità già in corso di esecuzione, proprio come richiesto dalle società di gioco d'azzardo. Questa esclusione, successivamente, veniva limitata solo fino al 30 giugno 2019. Ora, nel testo definitivo, viene ulteriormente specificato che per i contratti di pubblicità già in essere resta sì applicabile la vecchia normativa, ma per non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto.
 
Vengono poi introdotti i nuovi commi 6 e 7. Di questi, il comma 7 quantifica l'onere per le casse statali derivante dall'applicazione del divieto di pubblicità, che ammonta a 150 mln per il 2019 e 200 mln a decorrere dal 2020. Per compensare queste minori entrate, al comma 6 viene introdotto un  prelievo erariale unico sugli apparecchi del 19,5% e del 6,5% dell'ammontare delle somme giocate.
 
Confermate, invece, tutte le altre misure. Previsto, dunque, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
 
ll divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
 
Vengono invece escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
 
Infine, si stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
 
Giovanni Rodriquez

12 luglio 2018
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy