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Settore funerario. Al via esame Ddl Foscolo (Lega) su riordino complessivo di norme e procedure


Questo provvedimento, come spiegato dalla stessa promotrice, nasce dall'esigenza di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le norme fondamentali relative al settore funerario, dal momento che fino ad oggi non è stata ancora conferita un'organica sistemazione alla materia mediante una riforma a carattere complessivo.  Le decisioni relative alla volontà di essere cremati ed alla destinazione delle ceneri rientreranno nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio. IL TESTO

21 FEB - Ha preso il via ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera l'esame del disegno di legge a prima firma Sara Foscolo (Lega) sulla disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Il suo contenuto è stato illustrato dalla stessa prima firmataria, relatrice del provvedimento. 
 
Questo Ddl, ha spiegato la relatrice, nasce dall'esigenza di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le norme fondamentali relative al settore funerario, dal momento che fino ad oggi non è stata ancora conferita un'organica sistemazione alla materia mediante una riforma a carattere complessivo. Si tratta di una materia in cui concorrono diverse potestà legislative e amministrative: spetta, infatti, allo Stato dettare i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale, ed alle regioni definire la normativa di dettaglio, mentre ai comuni compete la regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa nel settore. 
 
Entrando nel merito della proposta di legge, composta da 34 articoli, l'articolo 1 stabilisce le finalità, i princìpi e l'ambito di applicazione, prevedendo che vengano assicurati la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo in caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali del soggetto interessato. Viene chiarito che il provvedimento in esame è volto a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni nell'ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, con le seguenti finalità: tutelare l'interesse degli utenti dei servizi; uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. Alla base di tali finalità si pone la considerazione degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza. Viene inoltre garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso.
 
L'articolo 2 detta le definizioni normative di alcuni termini specifici, tra cui si richiamano: l'attività di polizia mortuaria, le attività funebri, l'impresa funebre ausiliata, le attività necroscopiche, i servizi cimiteriali istituzionali, oltre che le operazioni di inumazione ed esumazione.
 
L'articolo 3 riguarda, in particolare, i compiti e attribuzioni assegnati alle regioni, quali la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo nelle materie disciplinate dalla proposta in esame. Viene demandata a una deliberazione da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di alcuni oggetti quali: i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre; l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione; i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri; le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri e direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che tali dati siano consultabili liberamente in via telematica.

L'articolo 4 attiene inoltre ai compiti e alle attribuzioni assegnati ai comuni, i quali devono assicurare fondamentalmente la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori, oltre a ulteriori compiti minori.  
 
Ai sensi dell'articolo 5, l'esercizio dell'attività funebre viene sottoposto alla programmazione territoriale per assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, considerando anche la domanda della popolazione fluttuante. La programmazione è definita dalle regioni tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili (in un rapporto di 1 ogni 15.000 abitanti). 
 
L'articolo 6 definisce i compiti delle Aziende sanitarie locali che, nei limiti delle proprie competenze, sono chiamate a: assicurare il servizio di medicina necroscopica; impartire prescrizioni per la tutela della salute pubblica; esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari; rilasciare pareri, certificazioni e nulla osta. 
 
L'articolo 7 definisce l'attività funebre come un'attività a carattere imprenditoriale che attiene alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, che presenta preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. I servizi erogati sono i seguenti: pratiche amministrative, su mandato dei familiari o altri aventi titolo, e organizzazione delle onoranze funebri; vendita di casse funebri; preparazione del defunto; trasferimento dello stesso nelle diverse fasi funebri; trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi; recupero di cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'esercizio dell'attività funebre è necessario essere in possesso, unicamente come ditte individuali o società, dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, sulla base di determinati requisiti. Vengono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari per acquisire ed eseguire servizi funebri.
 
Si prevede una limitazione relativa al luogo dove viene conferito l'incarico per le attività funerarie: il conferimento deve avvenire presso le sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e comunque non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
 
Sono inoltre previsti alcuni casi di incompatibilità con l'attività funebre quali: gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; gestione del servizio obitoriale; gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche e private; servizio di ambulanza e trasporto di malati. Il comune è chiamato a verificare annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.  
 
L'articolo 8 disciplina più nel dettaglio l'attività di impresa funebre. In particolare, esso prevede che i servizi funebri, in quanto attività imprenditoriali, devono essere esercitati nel rispetto dei princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Viene, inoltre, ulteriormente precisato che i servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente proposta, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, oltre al rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità. Viene peraltro chiarito che ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi. Sono comunque vietate alle imprese funebri determinate attività, che coincidono in pratica con le attività incompatibili con l'esercizio di impresa funebre, di cui al precedente articolo 7. 
 
L'articolo 9 definisce i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati. In particolare, ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017. 
 
L'articolo 10 dispone in merito ai requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, che deve comunque essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale. Tali titoli devono essere definiti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'istruzione e della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale. Con il medesimo decreto, sono stabilite inoltre le modalità per la formazione professionale del personale, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali. Nelle more dell'adozione di detto decreto, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione. 
 
L'articolo 11 stabilisce la procedura di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, effettuato da comuni e Asl. Ai fini dell'accertamento le imprese, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti. Tale certificazione è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
 
L'articolo 12 dispone in tema di mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza: il comune, avvalendosi delle Asl per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, con specifico riferimento alla tutela della garanzia al diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre. 
 
L'articolo 13 disciplina il trasporto funebre, riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione.
 
L'articolo 14 detta norme relative alle caratteristiche fisiche che devono avere i feretri in relazione alla loro destinazione finale, prevedendo che la disciplina specifica sia poi adottata con decreto del Ministro della salute. 
 
In materia di case funerarie e servizi mortuari, l'articolo 15 prevede la realizzazione di tali strutture e la loro gestione mediante autorizzazione da parte del comune territorialmente competente, in totale autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale. 
 
Gli articoli 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, i trattamenti di tanatoprassi (processo conservativo del cadavere) e le attività collaterali e integrative. Tali trattamenti possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato. Si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, vengano stabiliti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale relativi al profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi.
 
L'articolo 18 detta norme sulla vigilanza delle attività e sulle sanzioni previste. Si sancisce che siano i comuni e le Asl a vigilare e controllare l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.
 
L'articolo 19 definisce le competenze delle regioni e dei comuni. Spetta alle regioni la predisposizione e l'approvazione del piano generale dei cimiteri e dei crematori. Alle regioni compete anche la definizione dei percorsi formativi degli operatori cimiteriali. 
 
L'articolo 20 detta alcuni princìpi sul piano generale dei cimiteri e dei crematori, che è predisposto ed approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del fabbisogno delle singole comunità ed è diretto a garantire la più ampia libertà di scelta delle forme di sepoltura. 
 
L'articolo 21 si occupa dei piani regolatori cimiteriali.
 
L'articolo 22 detta disposizioni sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri, prevedendo che essi siano collocati alla distanza di almeno cento metri dal centro abitato e che entro quella fascia sia vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti.
 
L'articolo 23 pone il divieto di effettuare sepolture in luogo diverso dal cimitero. Tuttavia le regioni, sentiti il comune e l'azienda sanitaria territorialmente competente, possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura in luogo diverso dal cimitero purché essa avvenga, nel rispetto delle disposizioni di legge, per garantire speciali onoranze. 
 
L'articolo 24 dispone in tema di tumulazione aerata e di caratteristiche dei feretri.
 
L'articolo 25 disciplina l'affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali, che è rimessa ai comuni.
 
L'articolo 26 disciplina gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali, ponendoli a carico dei comuni o dei soggetti affidatari secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
 
L'articolo 27 qualifica le decisioni relative alla volontà di essere cremati ed alla destinazione delle ceneri come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.  
 
L'articolo 28 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia esente da bollo e sia rilasciata dall'ufficiale dello stato civile subordinatamente all'acquisizione di un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 
L'articolo 29 detta disposizioni in tema di affidamento, custodia e dispersione delle ceneri. I soggetti autorizzati ad ottenere la consegna dell'urna – sigillata e con i dati anagrafici del defunto – possono disporne la tumulazione al cimitero o conferirla presso edifici destinati alla loro custodia. La dispersione delle ceneri è effettuata nel rispetto della volontà del defunto: all'interno dei cimiteri, in aree a ciò appositamente destinate, individuate dai comuni, o in natura, all'aperto, nel rispetto di una serie di condizioni. Essa è in ogni caso vietata nei centri abitati. 
 
L'articolo 30 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse.
 
L'articolo 31 disciplina i modi in cui deve essere eseguita la cremazione
 
L'articolo 32, disciplina i cimiteri per animali di affezione.
 
L'articolo 33 rimette ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da perfezionare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle linee di indirizzo alle quali si attengono le regioni per il recepimento delle disposizioni contenute nella legge.
 
Infine, l'articolo 34 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di alcuni articoli del Testo unico delle leggi sanitarie.
 
G.R.

21 febbraio 2019
© Riproduzione riservata

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