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Riabilitazione ospedaliera. Ministero: “Criteri appropriatezza non limitano in alcun modo l'accesso ai ricoveri”


Il sottosegretario Bartolazzi risponde così ad un’interpellanza urgente alla Camera del M5S. Rispetto al limite del 20% per i ricoveri di pazienti non acuti precisa: “Non pone limitazioni al diritto di assistenza riabilitativa. La scelta di prevedere una soglia, seppur non stringente, al ricovero in riabilitazione ospedaliera dal territorio per pazienti con patologie disabilitanti croniche e complesse trova la sua motivazione nella necessità di consentire un appropriato e veloce accesso al trattamento riabilitativo post acuzie per i pazienti dimessi dai reparti per acuti”.

31 MAG - “Lo schema di decreto indicato nell'interpellanza in esame, concernente le regole per l'accesso appropriato al setting ospedaliero di riabilitazione, non limita in alcun modo l'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera ai pazienti necessitanti di intervento riabilitativo e di sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore”. È quanto ha affermato il Sottosegretario di Stato per la Salute, Armando Bartolazzi rispondendo ad un’interpellanza alla Camera del M5S sui due decreti sul tema che tante polemiche e polemiche stanno creando tra le associazioni dei malati e non solo.
 
Qui di seguito la risposta integrale del Sottosegretario di Stato per la Salute, Armando Bartolazzi:
 
“Desidero innanzitutto assicurare, come già sottolineato dal Ministro Grillo in quest'Aula durante la seduta di question time dello scorso 10 aprile, che lo schema di decreto indicato nell'interpellanza in esame, concernente le regole per l'accesso appropriato al setting ospedaliero di riabilitazione, non limita in alcun modo l'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera ai pazienti necessitanti di intervento riabilitativo e di sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore.
 
Infatti, nello schema di decreto, con codice 75 (Neuroriabilitazione), viene stabilito il ricovero in riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per i pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita, per tali intendendosi le persone affette da danno cerebrale in grado di determinare una condizione di coma, con associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali tipiche della disabilità grave. Va detto subito che tale indicazione è in linea con la normativa precedente ed è stata oggetto di ampia condivisione con le società scientifiche, più volte audite nel corso della stesura del decreto.
 
Per i pazienti non rientranti nella definizione di grave cerebrolesione acquisita ovvero affetti da patologie di altra natura che richiedano, comunque, trattamenti riabilitativi di particolare intensità, lo schema di decreto prevede, con codice 56 (Recupero e riabilitazione funzionale), tre diversi livelli di complessità, uno dei quali, denominato 56-A, riguarda la riabilitazione intensiva ad alta complessità, con caratteristiche di alta intensità assistenziale.
 
In estrema sintesi, il nuovo codice 56-A proposto nello schema di decreto è assimilabile al codice 75 per intensità riabilitativa e complessità assistenziale ed è destinato a tutti i pazienti in fase di post-acuzie, che presentino bisogni riabilitativi rilevanti, per quanto in assenza della condizione di coma protratto per almeno 24 ore prevista per le gravi cerebrolesioni acquisite. Pertanto, per le situazioni di disabilità che non rientrano nelle cerebrolesioni o nelle mielolesioni, ma che presentano, comunque, caratteristiche di complessità tali da aggravare il percorso diagnostico e assistenziale, non esistono rischi di esclusione dall'assistenza ospedaliera di riabilitazione intensiva e, anzi, grazie al nuovo decreto, si renderà possibile individuare il livello di complessità assistenziale più adatto al trattamento del caso, nel pieno rispetto del principio di appropriatezza che governa l'intero Sistema sanitario nazionale.
 
Con riguardo al documento di “Individuazione di percorsi appropriati in riabilitazione”, preciso che esso non fornisce indicazioni che limitano il diritto dell'assistenza riabilitativa se ritenuta necessaria ed appropriata in base alla valutazione del medico specialista in riabilitazione e dal progetto riabilitativo individuale, né tantomeno intende considerare unicamente i pazienti provenienti da un ricovero per acuti, escludendo a priori i pazienti portatori di disabilità complesse e croniche, eventualmente seguiti dalla riabilitazione territoriale.
 
Quanto ai rilievi sollevati da alcune società scientifiche e associazioni sulla soglia del 20 per cento per i ricoveri provenienti da domicilio, ribadisco che tale documento non pone limitazioni al diritto di assistenza riabilitativa. La scelta di prevedere una soglia, seppur non stringente, al ricovero in riabilitazione ospedaliera dal territorio per pazienti con patologie disabilitanti croniche e complesse trova la sua motivazione nella necessità di consentire un appropriato e veloce accesso al trattamento riabilitativo post acuzie per i pazienti dimessi dai reparti per acuti. Questi pazienti, infatti, necessitano di una tempestiva presa in carico affinché il trattamento riabilitativo consenta il migliore e più efficace recupero funzionale delle abilità. Inoltre, la tempestiva dimissione dal reparto per acuti e la sollecita presa in carico del paziente da parte del setting post acuto rappresentano uno snodo cruciale nella gestione efficiente dell'offerta di posti letto per acuti. In particolare, nel documento in questione, viene prevista la possibilità che, in una quota, di norma non eccedente il 20 per cento dei ricoveri annui totali in regimi di riabilitazione, i pazienti possano essere ricoverati, pur provenendo dal domicilio, per la riacutizzazione della disabilità o della patologia sottostante o per l'erogazione di peculiari atti medici o chirurgici precisati nel medesimo documento.
 
Al riguardo, va sottolineato che la definizione della quota si è basata sull'analisi dei ricoveri non preceduti da evento acuto per il triennio 2010-2012 e per l'anno 2017 sulla base dei quali si evidenzia che non più del 19 per cento dei ricoveri annui in riabilitazione ha una provenienza assimilabile al domicilio. Più in generale, tale documento ribadisce che al paziente che necessita di un trattamento di riabilitazione deve essere garantita una presa in carico tempestiva, appropriata ed efficace da parte dei servizi sanitari, stabilendo che le regioni e le ASL debbano predisporre un piano locale per l'assistenza riabilitativa da mettere a disposizione degli ospedali per acuti e dei servizi territoriali affinché si possa assicurare ai pazienti l'invio alla struttura o al servizio più idoneo ad offrir loro il trattamento riabilitativo più appropriato, sia che esso debba svolgersi unicamente nell'ambito territoriale o seguire un percorso ospedale-territorio, o viceversa. Il documento indica come criterio di appropriatezza discriminante tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza territoriale che le condizioni cliniche del paziente siano tali da richiedere un elevato impegno valutativo o terapeutico, con una sorveglianza medico-infermieristica h 24.
 
Lo stesso documento precisa i requisiti e le modalità di accesso, le figure professionali coinvolte nel progetto riabilitativo individuale e i criteri di dimissione per qualunque regime assistenziale e il livello di intensità. In ogni caso, l'appropriatezza dell'assistenza riabilitativa ospedaliera si realizza se il territorio si fa carico dell'erogazione dei trattamenti riabilitativi alle persone con disabilità complessa ma stabili sotto il profilo clinico nei regimi e nell'intensità assistenziale, secondo le modalità e le procedure indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri LEA.
 
In conclusione, sulla base degli elementi rappresentati, si ritiene che, nell'ambito dell'assistenza riabilitativa territoriale, le persone con disabilità complessa ricevano i necessari trattamenti riabilitativi, anche ad elevata intensità, in tutti i setting ogni qualvolta tali esigenze siano emerse dalla valutazione multidimensionale effettuata dai servizi territoriali ed indicata nel progetto riabilitativo individuale".

31 maggio 2019
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