Regionalismo differenziato. Primo ok dalle Regioni. Pronto un emendamento alla manovra. Ecco la proposta di Boccia sui Livelli essenziali delle prestazioni
di G. R.
Il documento sarà presentato come collegato alla manovra in forma di emendamento. Il testo,composto da 3 articoli, delinea gli obiettivi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e disciplina la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni da dover garantire su tutto il territorio nazionale. Positivo il primo confronto sul testo con le Regioni, ora la palla passa al Cdm. IL DOCUMENTO
28 NOV - Pronta la proposta del ministro Boccia, in tema di regionalismo differenziato, riguardante i Livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Il documento, contenente le indicazioni richieste dal Mef, sarà presentato come collegato alla manovra in forma di emendamento. I primi segnali, dopo una prima ricognizione con un'informativa del ministro per gli Affari regionali le Autonomie alla Conferenza delle Regioni, sono stati positivi.
Le regioni torneranno a riunirsi sul tema in una “conferenza straordinaria prima di Natale, forse l'11 dicembre, per arrivare entro Natale alla legge quadro”.
"Ok da tutte le regioni, ora il testo passa al Cdm". Così il ministro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia, parla del testo sull'autonomia regionale al termine della Conferenza Stato-Regioni. "È importante la condivisione del testo con tutte le regioni, il testo andrà ora al Consiglio dei ministri".
Il documento, composto da 3 articoli, delinea gli obiettivi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e disciplina la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Viene sottolineato come, nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, dovranno essere rispettati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dalla Costituzione, oltre che del principio solidaristico. Si prevede, poi, una struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da finanziare con un investimento di 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021. E le spese per il reclutamento di personale vengono calcolate in 954.000 euro a decorrere dall’anno 2020.
Di seguito l'analisi del provvedimento.
All'articolo 1 in tema di "Obiettivi e previsioni per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia", si spiega che mella sottoscrizione delle Intese con le quali vengono attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, lo Stato avrà innanzitutto il compito di garantire la
compatibilità nelle materie oggetto di attribuzione differenziata con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) o con gli
obiettivi di servizio (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) su tutto il territorio nazionale nonché con i
fabbisogni standard. Dovrà inoltre garantire il finanziamento delle funzioni attribuite.
Nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, dovranno essere rispettati i
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che del
principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali.
Qualora poi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzioneo degli obiettivi di servizio e dei relativi fabbisogni standard, le funzioni verranno attribuite, con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e fino alla loro determinazione. Le relative risorse, si spiega, verranno assegnate con Dpcm, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Mef, previa intesa con la Regione interessata, sulla base delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.
Lo Stato avrà la facoltà di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici,
misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale.
Quanto al timing, il ministro per gli affari regionali e le autonomie dovrà trasmettere,
entro 10 giorni, lo schema di intesa sottoscritto con il Presidente della Regione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, da assumere
entro 60 giorni dalla trasmissione. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse al Governo e alla Regione per le rispettive valutazioni, ai fini della determinazione del testo definitivo dell’intesa. Decorso inutilmente il termine, si potrà procedere comunque alla sottoscrizione dell’intesa.
Il Consiglio dei Ministri, esaminati le deliberazioni parlamentari e le valutazioni della Regione, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a stipulare l’intesa con il Presidente della Regione e, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, delibera la presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell’Intesa.
A quel punto, lo Stato e la Regione sottoporranno a verifica l’intesa almeno
entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Si specifica inoltre che Stato e la Regione potranno comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa.
L'articolo 2 disciplina la definizione dei Lep, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard nelle materie oggetto di intesa. I livelli essenziali delle prestazioni, laddove non già definiti o, nei casi in cui tali livelli non sono definibili, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard, nonché le relative metodologie di determinazione, dovranno essere individuati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa che attribuisce per la prima volta la funzione, con uno o più Decreti del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti.
La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, o degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avverranno nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente. Gli schemi di decreto saranno adottati
previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Gli schemi di decreto verranno poi trasmessi alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.
La ragioneria generale dello Stato, per garantire la compatibilità finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica, designerà quale
Commissario un dirigente di livello generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, competente per materia. Il Commissario dovrà essere nominato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina dovranno essere definiti compiti, poteri e durata in carica del Commissario.
Per queste finalità, il Mef verrà autorizzato, per il triennio 2020-2022, ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere a tempo indeterminato 2 dirigenti non generali, per il conferimento di incarichi di studio e ricerca e
15 unità di personale da inquadrare in Area Terza, posizione economica F1, da reclutare, nelle more della conclusione delle predette procedure concorsuali, anche attraverso l’istituto del comando obbligatorio.
Per le stesse finalità, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvarrà anche di una
struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che opererà in raccordo con il Commissario. Con apposito Dpcm, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, verranno definiti il contingente di personale assegnato a questa struttura e quello degli esperti, assicurando la partecipazione di un rappresentante designato da ciascuna regione, dotato delle necessarie professionalità. Per finanziare questa struttura di missione si prevede un investimento di
1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021. Mentre, le spese per il reclutamento di personale sono calcolate in
954.000 euro a decorrere dall’anno 2020.
Infine, all'
articolo 3 si spiega che le risorse dedicate alle infrastrutture dovranno tenere conto dell’obiettivo di
assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio relativi alla perequazione infrastrutturale.
G.R.
28 novembre 2019
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