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Decreto liquidità. Ok alla fiducia al Senato. Il provvedimento è legge. Distribuzione per conto in farmacia di medicinali ospedalieri, CdA di Agenas resta attivo e via libera a nuovo Ospedale Siracusa


Nel provvedimento viene poi riconosciuto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta l'adeguamento delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici contemplati dall’Atto di indirizzo approvato ed integrato il 29 agosto 2019. Adeguamento immediato del trattamento economico riconosciuto anche agli specialisti ambulatoriali. Il 20% dei fondi riconosciuti in manovra per l'acquisto di apparecchiature per i medici di medicina generale potrà essere utilizzato per acquistare pulsiossimetri, utili per il videoconsulto con i pazienti. IL TESTO

04 GIU - L'Assemblea del Senato ha accordato la fiducia al Governo sul Decreto Liquidità, nel testo già licenziato la scorsa settimana dalla Camera, con 156 pareri favorevoli e 119 contrari. Il provvedimento ora è legge. 
 
Tra le novità introdotte nel corso dell'esame a Montecitorio, la distribuzione per conto dei farmaci ospedalieri nelle farmacie, la salvaguardia del Consiglio di Amministrazione dell'Agenas dopo la nomina di Domenico Mantoan a commissario, e la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.
 
Nel provvedimento, ricordiamo, erano presenti anche altre norme di interesse sanitario: dal riconoscimento ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta l'adeguamento delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici contemplati dall’Atto di indirizzo approvato ed integrato il 29 agosto 2019, all'adeguamento immediato del trattamento economico riconosciuto anche agli specialisti ambulatoriali.
 
Dalla possibilità di destinare il 20% dei fondi riconosciuti in manovra per l'acquisto di apparecchiature per i medici di medicina generale potrà essere utilizzato per acquistare pulsiossimetri, utili per il videoconsulto con i pazienti, alla semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l’utilizzo di attrezzature radiologiche.
 
Di seguito l'esame delle norme di interesse sanitario, articolo per articolo.
 
Articolo 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
Vengono apportate modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (golden power). Si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nel corso dell’esame in sede referente, l’ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l’importazione e distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale
 
Articolo 27-ter (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)
Si estende, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale la possibilità di operare la distribuzione per conto - canale che fuoriesce dalla farmaceutica convenzionata - dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali. 
 
Articolo 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari)
Si prevede che, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie saranno sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. La norma in esame chiarisce che la finalità perseguita è quella di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie.
 
Articolo 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
Viene riconosciuto in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta l'adeguamento delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici contemplati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Il trattamento economico viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
 
I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dovranno dotare, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
 
Le Regioni potranno impegnare il 20% dei fondi ripartiti dalla manovra 2020 per finanziare l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale, per acquistare pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Infine, viene riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
 
Articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)
Si punta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l’utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffusive Covid-19. 
 
Si stabilisce che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovuto all’avvio di nuove pratiche medico-radiologiche per la gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da Covid-19, incluse le residenze assistite, si intende assolto:
1. con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni normative riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui ai Capi VIII (Protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (Protezione generale della popolazione) del D. Lgs. n. 230 del 1995;
2. con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo, di una semplice comunicazione di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato.
 
La norma intende pertanto superare sotto il profilo normativo, date le esigenze di cura durante l’emergenza in corso, le restrizioni all’acquisizione di tali apparecchiature medico-radiologiche con particolare riferimento alle nuove pratiche avviate presso le strutture sanitarie predisposte per l’emergenza, quali aree sanitarie temporanee o ospedali da campo, derogando al tempo di attesa di almeno 30 giorni tra la comunicazione agli organi competenti e l’inizio delle attività.
 
Si estende la semplificazione della procedura anche all’utilizzo ed al movimento delle attrezzature medico-radiologiche mobili all’interno dei diversi ambienti e nei luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee, in relazione a pratiche già avviate con comunicazione preventiva agli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), senza necessità di una nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, bensì del solo benestare dell’esperto qualificato, che la struttura deve acquisire agli atti.
Il fine della disposizione continua a essere l’alleggerimento e la velocizzazione delle procedure a carico delle strutture sanitarie, al fine di rispondere in modo ottimale all’emergenza, senza ridurre il livello di tutela.
 
Articolo 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da Covid)
Sono qui previste norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus Covid-19, nonché l’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al nuovo coronavirus. Si prevede che l'Aifa possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus Covid-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali.
 
I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa. Il comitato etico dell'Istituto Spallanzani viene individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da Covid-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Aifa. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro non occorrerà la stipula di una specifica polizza assicurativa.
 
Articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
Come previsto dall'accordo raggiunto nei giorni scorsi con le Regioni, con la nomina di Domenico Mantoan a commissario dell'Agenas, quest'ultimo assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell’Agenzia, al Presidente ed al Direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione.
 
Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni, supporterà la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza.
 
Articolo 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)
Si dispone la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, da completare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Commissario è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il presidente della Regione Sicilia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile di un solo anno. L'incarico sarà a titolo gratuito.
 
Al Commissario straordinario verrà intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale saranno assegnate le risorse disponibili e potranno confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero. 
 
Giovanni Rodriquez

04 giugno 2020
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