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Per la Calabria altri 2 o 3 anni di commissariamento della sanità. Cdm approva il decreto


Previsto il prolungamento del commissariamento della sanità calabrese per 2 anni ma estendibile fino a 3, stabilito dal Decreto del 2019 dell’allora Ministro Grillo.Previsto anche uno stanziamento di 180 mln per il triennio 2021-2023 e altri 15 mln per il sistema di programmazione e controllo del Ssr. Rispetto al testo in entrata sono state stralciate alcune misure sulla farmaceutica. IL TESTO

04 NOV - È stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministro il nuovo Decreto Legge Calabria che sostituisce il decreto 35/2019, varato dall'ex ministro della Salute Giulia Grillo e prolunga il super commissariamento della Regione. Infatti, il vecchio provvedimento prevedeva una durata di 18 mesi, in scadenza proprio in questi giorni. Rispetto al testo in entrata sono però state stralciate alcune misure che riguardavano la farmaceutica tra cui l’autorizzazione ad Aifa di assumere 40 unità di personale e l'affidamento all’Agenzia la valutazione dell’equivalenza terapeutica dei farmaci.
 
La sintesi del Decreto Legge
Nel provvedimento si prevede per la Regione un nuovo commissariamento di 2 anni, prolungabile fino a 3. Previsto anche uno stanziamento di 180 mln per il triennio 2021-2023 e altri 15 mln per il sistema di programmazione e controllo del Ssr. Faranno capo al Commissario ad acta, non solo le attività di gestione tecnico-amministrativa, le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva attuazione del Programma Operativo 2019-2021 e del piano di rientro dai disavanzi sanitari, e le procedure di appalto superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ma anche le funzioni di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata.
 
Il commissario verrà affiancato da due sub commissari "di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa".
 
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il commissario si avvarrà di una struttura amministrativa di supporto, composta da 25 unità di personale, di cui 5 unità con qualifica dirigenziale, 15 unità con qualifica non dirigenziale di collaboratore amministrativo e 5 unità con qualifica di assistente amministrativo, "in posizione di comando ovvero di distacco obbligatorio, dalla Regione Calabria, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale, in possesso della qualifica richiesta e di adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire". 
 
Nel suo compito sarà affiancato da Agenas che fornirà supporto tecnico e operativo.
 
Inoltre, il commissario si avvarrà direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione Calabria cui potrà impartire ordini e direttive necessari all’attuazione del programma operativo vigente e del piano di rientro.
 
Entro 30 giorni dalla sua nomina, il commissario, previa intesa con la Regione, ed il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nominerà un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. 
 
Il Commissario straordinario verrà scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale, fra soggetti di "comprovata competenza ed esperienza".
 
Entro 30 giorni dalla nomina, i Commissari straordinari dovranno adottare gli atti aziendali che saranno poi approvati dal Commissario ad acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. 
 
Sarà compito del Commissario ad acta la verifica periodica, e comunque ogni 4 mesi, dell’operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne potrà disporre la revoca dall’incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono invece automaticamente dall’incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali nei termini previsti.
 
Sarà sempre lui a dover provvedere, in via esclusiva, non solo all’espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip; ma anche alla scelta dei progetti di edilizia sanitaria da finanziare.
 
Potranno infine costituire cause di decadenza dall’incarico del Commissario ad acta:
a) il grave e ingiustificato ritardo nella attuazione degli obiettivi di risanamento indicati negli atti di programmazione;
b) la mancata adozione del programma operativo Covid previsto, nonché del Piano straordinario di edilizia sanitaria previsti dal Decreto Cura Italia;
c) la mancata adozione degli atti aziendali.

04 novembre 2020
© Riproduzione riservata
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