Violenza di genere. Commissione Sanità del Senato dà il via libera al ddl su raccolta dati e statistiche
di Domenico Della Porta
Tra gli infortunati registrati dall’INAIL per aggressioni e violenze in sanità negli ultimi cinque anni 2015-2019 sono per tre quarti donne sulla base di una media annuale di 2000 eventi (risultato del 60% femminile riscontrato negli ospedali e case di cura e dell’80%, sempre femminile, nelle strutture di assistenza sociale residenziale e non).
19 NOV - Con la recentissima approvazione del disegno di legge “
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” da parte della Commissione Igiene e Sanità del Senato si colma un vuoto importantissimo per assicurare un ulteriore concreto supporto, oltre ai flussi informativi previsti dalla norma, all’Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie, previsto dall’art.2 della legge 113/2020 “
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, entrata in vigore il 24 settembre scorso, da istituirsi entro il 24 dicembre prossimo.
Non a caso tra gli infortunati registrati dall’INAIL per aggressioni e violenze in sanità negli ultimi cinque anni 2015-2019 sono per tre quarti donne sulla base di una media annuale di 2000 eventi (risultato del 60% femminile riscontrato negli ospedali e case di cura e dell’80%, sempre femminile, nelle strutture di assistenza sociale residenziale e non).
Annamaria Parente (Italia Viva), Presidente della Commissione, ha evidenziato piena soddisfazione per la rapida ed unanime conclusione dell’iter parlamentare dell’importante normativa soprattutto perché andrà a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere il cui testo è stato presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti la Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.
“Con il disegno di legge in questione, ha fatto presente la senatrice Parente, si avranno a disposizione maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne, in tutti gli ambiti, sia di vita, ma soprattutto sul lavoro.
Tale provvedimento, ha aggiunto, è stato raccomandato oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Group of experts on action against violence against women and domestic violence - GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020, nonché dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (European Istitute for gender equality - EIGE).”
La Convenzione di Istanbul indica le strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie sono riassunte nelle cosiddette «3 P»: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione.
Al fine di rispondere adeguatamente a tale obiettivo occorre, quindi, disporre di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti, statistiche multidimensionali complesse corredate da dati disaggregati per genere.
Il testo si compone di sette articoli e di un allegato:
L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.
L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio circa l'attività dell'ISTAT, e che detto Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking). Le informazioni da rilevare sono contenute nell'Allegato A al disegno di legge.
L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche. Più in dettaglio, si prescrive che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, forniscano i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. Si stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare, si prevede che le informazioni statistiche debbano essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato attraverso una classificazione condivisa minima, rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking.
l fine di ottenere l'indispensabile rilevazione di atti di violenza da parte dei partner, l'articolo 5 impone al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza.
L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.
L'articolo 7, infine, prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali – Università di Salerno
19 novembre 2020
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