Decreto “Sostegni”. Le relazioni illustrativa e tecnica “bollinate”, con il dettaglio delle norme per il coinvolgimento ulteriore di medici, farmacisti e infermieri nelle vaccinazioni Covid
Il decreto Sostegni, in particolare all'articolo 20, prevede norme specifiche per implementare la partecipazione di medici (compresi gli specializzandi), farmacisti e infermieri alla campagna di vaccinazione anti Covid. Nelle due relazioni che alleghiamo sono dettagliate le diverse misure con i relativi oneri e modalità di applicazione. Dettagliati anche gli stanziamenti e le modalità per l'acquisto di vaccini e farmaci anti Covid.
21 MAR - Il decreto legge Sostegni, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri stanzia circa 5 miliardi per la sanità, tra acquisto di vaccini (questa voce da sola prevede 2,1 miliardi di euro) e farmaci e per coprire i costi del maggiore coinvolgimento dei diversi operatori sanitari nella campagna di vaccinazione: diverse categorie di medici, compresi gli specializzandi, infermieri, dentisti e farmacisti che potranno vaccinare contro il Covid senza la supervisione del medico, precedentemente prevista.
Per le farmacie c’è poi la novità della sperimentazione per due anni, con uno stanziamento di 50 milioni per il 2021 e 150 milioni nel 2022, di una forma di remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale - che non impatterà comunque sulle altre due componenti della filiera (aziende e grossisti) - e che si baserà sulle seguenti componenti:
a) una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco;
b) una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell’IVA;
c) una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
d) una quota “tipologica” destinata solo ad alcune categorie di farmaci individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.
Mentre nessun onere aggiuntivo è previsto per la somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti, il cui coinvolgimento sarà remunerato nell’ambito delle risorse già stanziate per la sperimentazione della farmacia dei servizi e delle maggiori risorse per la sperimentazione delle nuove modalità di remunerazione dei farmaci a carico del Ssn.
Il dettaglio di queste norme e le modalità di applicazione e di gestione delle risorse stanziate,
il cui contenuto abbiamo già anticipato al momento dell’approvazione del decreto venerdì scorso, viene ora descritto comma per comma dalle due relazioni, quella propriamente illustrativa e quella tecnica, pronte per l’esame parlamentare dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta.
Scarica la relazione illustrativa.
Scarica la relazione tecnica.
Scarica il testo del decreto legge.
21 marzo 2021
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