Covid. Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. Ecco la circolare del Ministero della Salute
I certificati dovranno contenere i dati identificativi del titolare, i dati relativi al vaccino, la data di somministrazione e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato. I documenti dovranno essere redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. LA CIRCOLARE
30 LUG - Pronta la circolare del Ministero della Salute sull'equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. Qui si spiega che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.
Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
Verranno riconosciuti solo i 4 vaccini attualmente autorizzati in Europa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson)
Quanto alle certificazioni di guarigione, queste dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da Sars-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
30 luglio 2021
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