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Il Dl Fiscale e la ‘mini’ riforma della sicurezza sul lavoro

di Domenico Della Porta

Il provvedimento appena convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha rivoluzionato non poche regole che sottolineano l’urgenza di un miglioramento innanzitutto della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

21 DIC - Sono 14 gli articoli del Decreto Legislativo 81/2008, il cd Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) sottoposti a parziale modifica ed integrazione dalla Legge 2015/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo qualche giorno di conversione del DL 146/2021, a tutti noto come Decreto Fiscale.
 
Si è trattato di una vera e propria “mini riforma” in cui l’articolo 13 della nuova normativa (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ha rivoluzionato non poche regole che sottolineano l’urgenza di un miglioramento innanzitutto della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonché il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Riteniamo perciò utile richiamare l’attenzione degli operatori del comparto sanità su quanto occorre riprogrammare in un settore sicuramente delicato e particolarmente esposto in questo periodo pandemico, per avviare un più attento percorso di tutela e di miglioramento della salute dei lavoratori.
Prende finalmente forma e sostanza quella “cultura della sicurezza sul lavoro” invocata in occasione di incontri e convegni o all’indomani di eventi infortunistici o mortali registrati per il “non rispetto” della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo art. 37, comma 7, della 215, prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione” sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, il datore di lavoro viene equiparato agli altri soggetti tenuti a seguire la formazione dedicata: i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.

Oltre alla formazione, la nuova norma prevede un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Viene sancito che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Inoltre, “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.

L’addestramento del personale dovrà consistere di prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Vengono previste anche delle esercitazioni applicative per le “procedure di lavoro in sicurezza”.
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dalla legge 2015. In particolare, nell’accordo bisognerà: individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro; stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Con preposto, la lettera e dell’art. 2 del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto:
“sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La legge 215 interviene sul D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni di questa figura, che nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).

Per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, riconosciute ai preposti occorre prevedere attraverso i contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante senza subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della predetta attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
L’art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

D’altro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
 
Domenico Della Porta
Referente Nazionale Federsanità ANCI per la salute e sicurezza nelle strutture sanitarie

21 dicembre 2021
© Riproduzione riservata

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