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Covid. Sanitari guariti non lavorano se non si vaccinano. Odontoiatri a Fnomceo: “Risolvere questo paradosso”


Anche l’associazione degli odontoiatri chiede una soluzione alla questione su cui il Ministero aveva chiarito che la guarigione per i sanitari che non hanno completato al ciclo non è un requisito per la revoca della sospensione. Fiorile: "Non c’è alcuna base scientifica per sostenere tale imposizione, la quale va molto oltre il provvedimento da cui origina".
 

11 MAR - Nuovi dubbi sull’interpretazione del ministero della Salute secondo cui i Sanitari non vaccinati sospesi dall’Albo non possono tornare al lavoro dopo aver superato il Covid-19. Il Presidente di Associazione Italiana Odontoiatri Fausto Fiorile scrive al Presidente della Fnomceo Filippo Anelli che "non c’è alcuna base scientifica per sostenere tale imposizione, la quale va molto oltre il provvedimento da cui origina".
 
L’obbligo vaccinale è disposto all’articolo 4 del decreto legge 44/2021; il decreto legge 172 affida poi agli Ordini di ciascuna professione il compito di verificare che gli iscritti si siano vaccinati con il conseguente onere di sospensione dall’Albo ove non adempiano. La Fnonceo, facendosi portavoce delle richieste di chiarimento di molti Ordini provinciali, aveva chiesto al Ministero della Salute se una volta infettato e guarito dal virus il Medico o l’Odontoiatra sospeso potesse rientrare al lavoro.
 
Il Ministero, rispondendo alla Fnomceo, ha però sottolineato che non è possibile revocare le sospensioni finché il professionista non si vaccina: la sua guarigione “non è elemento determinante per l’Ordine in quanto lo stesso deve accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”.
 
In una lettera al Presidente FNOMCeO, spedita per conoscenza al Ministro della Salute Roberto Speranza ed al Sottosegretario Pierpaolo Sileri, il Presidente Nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri Fiorile sottolinea che i guariti dal Covid-19 “hanno una immunità naturale quantomeno paragonabile a quella ottenuta con il vaccino”. Eppure non possono lavorare. Non solo.
 
“Non possono nemmeno in tempi rapidi vaccinarsi perché la pregressa malattia non permette loro di adempiere all’obbligo”. Per Fiorile, tutto ciò appare come un errore sia rispetto alla legge sull’obbligo vaccinale (DL 73/17 articolo 1 comma 2) secondo cui “la comprovata malattia naturale esonera dalla relativa vaccinazione”, sia dal punto di vista scientifico, "dato che numerosi ed autorevoli studi dimostrano come l’immunità naturale sia molto più forte e duratura di quella vaccinale". Fiorile auspica un intervento del Presidente Anelli: “Se un provvedimento sanitario ha un senso civico, un’imposizione di legge senza una base medico-scientifica appare solo come un provvedimento inutilmente punitivo”.

11 marzo 2022
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