Farmaci equivalenti. Bacchini (Federfarma Verona): “Diffidenza è ingiustificata”
Il presidente di Federfarma Verona rassicura anche sul rischio di sostituire troppo spesso i farmaci per patologie croniche: “Quando la ricetta viene consegnata è il farmacista stesso che chiede quale marca utilizza generalmente il paziente o è il paziente a richiede la marca che utilizza di prassi”.
22 AGO - “Forse per discutibili motivazioni, si ingigantisce un aspetto in modo pretestuoso generando solo una grande e ingiustificata diffidenza, nonché confusione, nei pazienti di fronte sia alla prescrizione di specialità che di farmaci generici. Alcune associazioni di consumatori hanno espresso la loro preoccupazione in merito alla confusione che si potrebbe ingenerare tra i pazienti”. Così il presidente di Federfarma verona, Marco Bacchini, interviene sulle polemiche riguardante la norma della spending review che introduce la ricetta medica di farmaci per principio attivo.
“L'avvio dell'utilizzo del farmaco generico/equivalente in Italia – osserva Bacchini - sicuramente è stato lento e difficile rispetto al resto d’Europa-. Anche l’attuale diffusione non è certo paragonabile a quella di Paesi come la Francia e la Germania. Dall'inizio degli anni 2000 i farmacisti, per responsabilità professionale e seguendo le direttive legislative, hanno promosso la diffusione dei generici/equivalenti anche con una campagna di comunicazione istituzionale. L’utilizzo di questi farmaci non sempre ha avuto una condivisone unanime da parte della classe medica”.
Per arrivare ai giorni nostri e a seguito della Spending review governativa, “credo – ha proseguito il presidente di Federfarma Verona - che la preoccupazione maggiore ruoti attorno alle terapie croniche, con la eventuale sostituzione della marca prescritta, ma anche questo è un aspetto che generalmente viene risolto quando il paziente si rapporta con il farmacista, infatti, nel momento in cui viene consegnata la ricetta è il farmacista stesso che chiede quale marca utilizza generalmente il paziente e molto spesso è il paziente stesso che di sua spontanea volontà richiede al farmacista la marca che utilizza di prassi”.
Bacchini sottolinea infine come “nella nostra provincia già da molti mesi sono in atto confronti costruttivi e continui con le rappresentanze del medici di medicina generale proprio per far sì che, al di là del rapporto diretto medico-paziente, quest’ultimo possa utilizzare sempre lo stesso farmaco evitando quindi l'eventualità che packaging diversi inducano ad errori di assunzione. Per certi aspetti l'esperienza veronese può considerarsi pionieristica rispetto alle nuove indicazioni normative, in modo particolare per quanto riguarda il paziente fragile, ovvero over 75 in politerapia”.
Federfarma Verona ricorda infine che nell’affrontare le nuove disposizioni occorre tenere ben presenti alcuni elementi. “La prescrizione per principio attivo è una facoltà che il medico poteva esercitare anche prima dell’entrata in vigore della spending review, per tutti i farmaci prescritti”. Inoltre, la spending review “non ha abrogato la normativa precedente, contenuta nel provvedimento noto come ‘Cresci Italia’, che rimane in vigore per quanto attiene le prescrizioni relative a terapie già in atto. Come già detto la prescrizione per principio attivo era possibile anche prima dell’avvento della spending review. L’unica novità riguarda l’introduzione di un obbligo del medico in questo senso nel caso di prima prescrizione. Il medico può, quindi, effettuare una prescrizione per principio attivo, sia con riferimento ad un principio attivo non presente nelle liste di riferimento, ovvero perché la prescrizione ricade nel caso previsto dal nuovo dispositivo di legge che obbliga l’indicazione del principio attivo nei casi di avvio di terapia cronica o di trattamento di patologia acuta. Quando il medico prescrive un farmaco originator o un farmaco equivalente specificando la marca – conclude Federfarma Verona - si deve ritenere che si tratta, evidentemente, di una prescrizione relativa ad una patologia già in atto. In entrambi i casi il farmacista opererà come previsto dalla precedente normativa. Se il farmaco prescritto rientra tra quelli che hanno il prezzo più basso nell’ambito della lista di riferimento, il farmacista è tenuto a dare al paziente quello prescritto, ‘salvo diversa richiesta di quest’ultimo’, ponendo a carico del richiedente l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento”.
22 agosto 2012
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