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I rischi professionali dell’urologo


Che cosa può rischiare il medico urologo, da un punto di vista sia civile che penale, nello svolgimento della sua attività professionale.

14 MAG -

L’urologo, come è noto, è colui che si prende cura della salute del sistema urinario e genitale, maschile e femminile, affrontando quotidianamente diagnosi e trattamenti spesso complessi e delicati. Questo comporta, inevitabilmente, anche l’essere sottoposti a rischi professionali rilevanti.
Negli ultimi anni, diverse sentenze di condanna – sia in ambito civile che penale – hanno affrontato casi emblematici in cui un urologo è stato ritenuto responsabile per danni derivanti da errori chirurgici, valutazioni diagnostiche inadeguate o omissioni informative nei confronti del paziente.
Di seguito riassumiamo, per mezzo di due esempi, quali rischi professionali possono correre gli specialisti di questa disciplina medica così cruciale.

Lesione ureterale durante cistopessi

Una delle più recenti sentenze è stata emessa poco più di un anno fa, lo scorso 14 gennaio 2024. Con l’ordinanza n. 4277, la Corte di Cassazione si è pronunciata confermando la condanna di un urologo per le gravi lesioni provocate ad una paziente durante un intervento chirurgico di cistopessi, al fine di correggere un sensibile prolasso vescicale.

Il ricorso era stato presentato dal medico, condannato in secondo grado per aver causato una lesione iatrogena all’uretere della paziente, durante un intervento che avrebbe in realtà dovuto essere di routine. Le conseguenze sono state pesanti: danni renali permanenti, ulteriori operazioni correttive e un impatto psicologico significativo. Secondo i giudici, il chirurgo non avrebbe rispettato le linee guida cliniche previste per quel tipo di intervento, e le sue giustificazioni sono state ritenute inconsistenti.
Tre erano i punti contestati dal medico: la presunta presenza di cause esterne non imputabili alla sua condotta, la valutazione della catena causale tra l’intervento e le complicanze successive, e l'entità del risarcimento. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha infatti rilevato che la ricostruzione dei fatti era stata coerente e sostenuta da consulenze tecniche, senza vizi logici né contraddizioni.
L’importo da risarcire, al netto degli oneri di legge, si attesta attorno ai 200.000 euro.

Antidolorifici senza gastroprotettore: decesso per peritonite

Il caso in questione, risalente a diversi anni fa, riguarda due urologi accusati penalmente della morte di un paziente per negligenza. Il primario del reparto di urologia e l’urologo curante non avrebbero cioè somministrato correttamente gli antidolorifici a un paziente anziano, non essendosi assicurati che fosse stato preliminarmente fornito un adeguato protettore gastrico, provocando così ulcere e peritonite mortali.
La corte d’appello aveva confermato la condanna dei medici per colpa generica e specifica.
In Cassazione, i difensori avevano sostenuto che il nesso causale tra le omissioni e il decesso non fosse sufficientemente chiaro, criticando l’approccio probabilistico adottato dalla corte d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la ricostruzione del nesso causale era coerente e fondata su evidenze fattuali, incluse le Linee Guida mediche. La condanna dei medici è stata annullata solo per la prescrizione del reato, ma sono stati respinti i ricorsi e i medici sono stati condannati a rifondere le spese processuali delle parti civili. Se non vi fosse stata prescrizione, i due professionisti avrebbero rischiato sei anni di carcere.

Da quanto brevemente riassunto emerge chiaramente come le conseguenze di una semplice negligenza o distrazione, sia durante un intervento chirurgico sia nel processo di terapia, possano generare problemi assai gravi per il professionista urologo. Ed è pertanto opportuno essere adeguatamente tutelati da un punto di vista assicurativo: non solo con copertura della responsabilità civile professionale ma anche tramite una buona polizza di difesa legale. Per fare una buona “revisione” dei propri contratti in essere, suggeriamo di rivolgersi a consulenti qualificati, quali ad esempio sono i membri dello staff SanitAssicura.

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14 maggio 2025
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