Farmacie. Tar Lazio. Il Comune è legittimato a istituire nuove sedi
Infondata la questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico stabilita dal decreto “Cresci Italia”. Peraltro, i comuni non decidono da soli, ma sono obbligati ad acquisire i pareri delle aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. La sentenza.
02 MAG - Piano, piano si sciolgono sempre più i vari dubbi sulle questioni giuridiche sollevate da avvocati e consulenti nei numerosi ricorsi dei farmacisti avverso i provvedimenti di individuazione delle farmacie ai sensi dell’articolo 11 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012. Purtroppo le decisioni dei vari Tribunali Amministrativi sono state finora assai contrastanti tra loro e spesso non condivisibili soprattutto dalla parte privata piuttosto che da quella della Pubblica Amministrazione.
Un’ultima decisione della seconda Sezione Bis del TAR Lazio (16 aprile 2013 n. 3829) si è espressa sull’infondatezza della questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012, nella parte in cui viene consentito ai comuni di istituire nuove sedi farmaceutiche.
“E’ infondata”, afferma detta decisione, “la questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n.1/2012 conv. nella L. n. 27/20012, nella parte in cui è consentito ai comuni di mantenere la titolarità di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi attribuita la potestà di istituirne altre da assegnare a privati (in concorrenza con i punti vendita comunali). La complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n. 475/1968, anch’essa in parte riformata dalle nuove disposizioni, continua la sentenza in parola, definisce parametri rigorosi sia nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11, c. 1, del D.L. n. 1/2012), sia nello stabilire le distanze minime tra un punto vendita e l’altro (200 mt, ai sensi dell’art. 1, c. 7, della L. n. 475/1968).
Peraltro, i comuni non decidono da soli, ma sono obbligati – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 – ad acquisire i pareri delle aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Pareri non vincolanti, ma che consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire l’equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento. Peraltro, nel caso di specie, non è possibile sostenere realisticamente che il Comune abbia operato in funzione di un proprio vantaggio commerciale, considerato che una delle due farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi nel centro storico della cittadina, ove già opera la farmacia comunale”.
La lettura della decisione del TAR capitolino, quindi, dovrebbe stimolare ancora di più le parti interessate ed in particolare gli Ordini professionali ad assumere un ruolo attivo in occasione delle revisioni delle piante organiche (o come le si vuol chiamare) nell’interesse delle farmacie esistenti e nell’interesse dell’intera collettività, onde evitare, in occasione delle prossime scadenze previste dalla normativa per l’individuazione delle nuove farmacie, che la Pubblica Amministrazione prima e la Magistratura dopo provvedano spesso in maniera inadeguata come accaduto in occasione dell’ultima revisione straordinaria prevista dall’articolo 11 della novella legge 27/2012.
Avv. Paolo Leopardi
02 maggio 2013
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