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Assicurazione professionale. Il Cineas scrive a Lorenzin: “Ecco le nostre proposte”


Quattordici interventi che vanno dall’introduzione obbligatoria in tutte le aziende della figura dell’hospital risk manager alla definizione di limiti per la responsabilità per colpa in sanità. Ecco le proposte del Consorzio universitario specializzato nella "cultura del rischio" illustrate in una lettera aperta al ministro della Salute.

20 SET - Occorre “mitigare il rischio assicurativo” se si vuole “preservare l’operatività del sistema sanitario e garantire la tutela della salute, rafforzando la fiducia dei cittadini nella sanità e negli operatori sanitari”. Ne è convinto il Cineas, il Consorzio universitario specializzato nella "cultura del rischio”, che per raggiungere questi obiettivi ha elaborato 14 proposte, illustrate in una lettera aperta indirizzata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

La proroga di un anno della scadenza dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza di RC Professionale per medici e personale infermieristico, spiega infatti il Cineas, ha rimandato il problema, che ora, però, deve essere affrontato per risolvere “l’importante criticità” che le aziende sanitarie e i professionisti sanitari stanno vivendo e che sono “dovute ai costi assicurativi ed alla crescente difficoltà a reperire idonee coperture assicurative”. Una criticità che, avverte il Cineas, “determina un rischio per la tenuta del sistema sanitario e per i pazienti, poiché c’è un effetto sulla qualità ed appropriatezza delle cure oltre al rischio del mancato risarcimento di eventuali danni”.

Secondo il Consorzio è dunque necessario attuare “un programma di interventi coordinati finalizzato alla riduzione della sinistrosità e dei costi assicurativi”. e l’auspicio è che il Governo “dimostri l’intenzione di trovare soluzioni concrete all’assicurabilità dei professionisti della sanità e alla gestione del rischio clinico”.

Ma quali potrebbero essere queste soluzioni concrete? Il Cineas indica 14 proposte in materia di prevenzione del rischio clinico, responsabilità civile e responsabilità penale. Eccole:


1 Prevenzione del rischio clinico
1.1 Definizione, in accordo con quanto previsto dall’articolo 3bis della Legge n. 189/2012 (legge di conversione del D.L. 158/2012), di misure per il contenimento degli eventi avversi in sanità, tra le quali:
   1.1.1 introduzione obbligatoria in tutte le aziende sanitarie nazionali (come già è previsto in alcune regioni) della figura dell’hospital risk manager, adeguatamente formato e certificato secondo standard definiti
   1.1.2 introduzione di obblighi formativi specifici per medici, infermieri ed altri professionisti sanitari sul tema della gestione del rischio clinico, nonché sull’osservanza di standard appropriati di diligenza e di tenuta della documentazione clinica, nonché sulla comunicazione con i pazienti
   1.1.3 introduzione di insegnamenti sul rischio clinico nei piani di studio dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione post lauream magistrale
 
2 Responsabilità civile
2.1 Attuazione rapida e puntuale degli interventi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 189/2012 (legge di conversione del D.L. 158/2012), ed in particolare:
   2.1.1 emanazione del decreto di attuazione del Fondo per la copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie con definizione di coperture, gestione, finanziamento, regole, etc.
   2.1.2 previsione di contratti di assicurazione con bonus-malus e disdetta subordinata alla reiterazione della condotta colposa accertata con sentenza definitiva
   2.1.3 risarcimento sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dando attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 138 in merito alla tabella per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti
   2.1.4 aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, garantendo una qualificata rappresentanza di medici legali e di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria con il coinvolgimento delle società scientifiche
2.2 Necessità di affidare gli incarichi di consulenza in ambito giudiziario sempre ad un collegio di consulenti costituito da uno specialista in medicina legale e da uno specialista nella disciplina oggetto della controversia
2.3 Predisposizione di una normativa che, tenendo conto delle specificità dell’attività sanitaria e dei rischi non prevenibili dei processi di cura, ridefinisca l’onere probatorio (che per l’evoluzione giurisprudenziale grava oggi interamente sul prestatore d’opera) ed introduca dei limiti per la responsabilità per colpa
2.4 Contenimento del ricorso al giudice attraverso meccanismi alternativi di risoluzione del contenzioso con l’obbligatorio ricorso preventivo a camere di conciliazione, sul modello di quanto avviene in Germania
 
3 Responsabilità penale
3.1 Introduzione di misure per disincentivare il ricorso al sistema penale come leva per ottenere un risarcimento
3.2 Ampliamento della depenalizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (legge di conversione del D.L. 158/2012) e definizione di criteri formali per l’individuazione delle “linee guida e buone pratiche” di cui al predetto articolo
 
 

20 settembre 2013
© Riproduzione riservata

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