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Caso Marlia. Le valutazioni sui rischi per la salute degli esami radiologici restano competenza dello specialista

di Andrea Mascherin

La sentenza con la quale il Tibunale di Lucca ha assolto i due Trsm accusati di aver agito senza il medico, si è limitata a stabilire che, nel caso concreto, gli esami oggetto di imputazione esponevano i pazienti ad un dosaggio inferiore ad 1 millisivert, e quindi innocuo per la salute

17 OTT - La vicenda di Marlia, come sappiamo, è stata oggetto di procedimento penale, sfociata nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca dd. 4 luglio 2014. Il processo penale in genere, e dunque anche quello che ci interessa in particolare, ha lo scopo di verificare se un determinato concreto comportamento (fattispecie concreta) integri o meno la violazione della ipotesi astratta prevista dalla legislazione penale (fattispecie astratta).Funzione della cosiddetta fattispecie astratta è, in parole semplici, quella di individuare i principi di diritto a cui il cittadino deve attenersi.

Nel processo Marlia, dunque, vengono estrapolati, così come declinati dalle fattispecie astratte, i principi di diritto a cui strutture sanitarie, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia devono attenersi.
Su tali principi la sentenza è chiara e prevede, in estrema sintesi, sulla base del D.L. vo 187/2000, che:
- è vietata l’esposizione non giustificata dei pazienti alle radiazioni ionizzanti;
- è necessaria una previa valutazione, da parte del medico radiologo, dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che non comportino una esposizione, o comportino una esposizione minore alle radiazioni ionizzanti;
- è responsabilità specifica dei medici radiologi giustificare preliminarmente tutti tipi di pratiche al fine di realizzare una minore esposizione dei pazienti alle radiazioni ionizzanti.

Più nel dettaglio, per quanto qui ci interessa, il capo di imputazione, di cui alla lettera B, contesta ai TSRM di avere esercitato abusivamente la professione di medico specialista in radiologia, in particolare e tra l’altro, svolgendo compiti di esclusiva competenza di quest’ultimo, quali l’inquadramento clinico anamnestico, la giustificazione dell’esame proposto e l’informativa destinata alla raccolta del consenso.
Mentre al capo C di imputazione, viene in più contestato, ai soggetti di cui sopra, di aver omesso di effettuare una accurato accertamento allo scopo di sapere se le donne fossero in stato di gravidanza.

La motivazione con cui il Tribunale di Lucca, come detto, fissa alcuni principi di diritto, fra l’altro: che sia l’inquadramento clinico anamnestico, sia la raccolta del consenso informato, debbono considerarsi attività esclusive di un medico specialista. Non in contrasto con i principi di diritto suindicati, i motivi posti alla base dell’assoluzione degli imputati. In particolare, quanto l’accusa di aver svolto l’attività di inquadramento clinico anamnesico, il Tribunale ha accertato come, nei casi specifici, i TSRM avrebbero svolto non un’attività di raccolta di anamnesi, ma più precisamente un accertamento su una condizione fisiologica, quale è lo stato di gravidanza.

Quanto alla contestazione di aver giustificato l’esame, il Tribunale ha accertato come i TSRM avessero svolto esami per i quali “(torace e scheletro) la dose....era ed è inferiore a un millisibert”, con ciò ritenendosi “dimostrata l’inesistenza di un pericolo di danno concreto”.

Riassumendo, il Collegio giudicante, ha ritenuto che, nel caso concreto, gli esami oggetto di imputazione svolti dai TSRM, esponevano i pazienti ad un dosaggio inferiore ad 1 millisivert, non prevedevano mezzi di contrasto, nè prevedevano possibili metodiche alternative, risultando in conclusione innocui per la salute pubblica, e quindi di alcun possibile danno per i pazienti. Dalle appena illustrate considerazioni, ne è derivata la conclusione del Giudice di mancanza di un comportamento penalmente rilevante da parte degli imputati, con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

In conclusione, la sentenza non fa altro che ribadire il principio per cui restano di esclusiva spettanza del medico specialista le diverse e necessarie valutazioni idonee atte a valutare e prevenire possibili e concreti rischi alla salute dei singoli pazienti.
Per completezza va ricordato che ci troviamo di fronte ad una sentenza di primo grado, quindi con una limitata capacità di creare un precedente giurisprudenziale, ed infatti nel sistema processuale italiano neppure la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pur costituendo un precedente autorevole, risulta vincolante per i Giudici di merito.
 
Avv. Andrea Mascherin 

17 ottobre 2014
© Riproduzione riservata

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