Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Martedì 15 OTTOBRE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Tar Puglia. Diploma massaggiatore massofisioterapista idoneo per riconversione creditizia per laurea in fisioterapia


Lo stabilisce una sentenza dei giudici pugliesi che hanno accolto il ricorso di un massaggiatore-massofisioterapista al quale l’Università di Foggia aveva respinto la richiesta di riconversione dei crediti ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia di 1° livello in quanto “non equipollenti”. LA SENTENZA.

17 FEB - Il Tar Puglia ha accolto il ricorso di un diplomato massaggiatore massofisioterapista che si era vista respinta dall’Università di Foggia la possibilità di riconversione creditizia del suo diploma ai fini della laurea in fisioterapia di 1° livello.
 
Per i giudici “permane il cd. doppio canale di formazione. Ciò ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che i prevede che i titoli rilasciati in sede di formazione professionale devono ritenersi tutt’oggi volti al conseguimento di una qualifica (attestato di qualifica o patente di mestiere), di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, escludendosi così effetti irrilevanti o di inefficacia assoluta”.
 
Pertanto, sempre secondo il Tar Puglia, “Ne deriva che la mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non possono implicare tout court l’inutilità del titolo conseguibile, ed effettivamente conseguito, all’esito dei corsi formativi regionali”.
 
I giudici concordano tuttavia con l’Università sulla “non equipollenza del titolo vantato dal ricorrente con il Diploma Universitario in Fisioterapia”, ma ciò, secondo il Tar, no può portare alla “conclusione, da questa sostenuta, dell’automatica non ammissione del ricorrente al corso in questione”.
 
L’Università – scrivono ancora i giudici - avrebbe invero dovuto congruamente valutare il diploma di massofisioterapia ai fini della sua idoneità alla riconversione creditizia, in quanto sarebbe illogico escludere esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea cui è orientato il percorso formativo”.
 
E questo perché, “la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento - da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea - del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati”.
 
Ciò che risulta illegittimo, quindi – conclude il Tar Puglia - è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza”.
 
(Ndr. Questa sentenza ci è stata segnalata dal dottor Matteo Carati, di cui pubblichiamo a parte un breve commento).

17 febbraio 2015
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy