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Emergenza sanitaria territoriale, ecco le proposte Snami per il nuovo ACN e i protocolli infermieristici


Specificare il “ruolo” del Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale (EST) e prevedere l’accesso alla titolarità di incarico di EST "con il solo attestato di idoneità all’emergenza". Sono due delle proposte dello Snami, che sui protocolli infermieristici per il 118 sostiene: “Non possano rappresentare uno strumento di sostituzione dell’intervento e della valutazione medica”.

11 APR - Il nuovo ACN dovrà contenere norme per la “semplificazione delle procedure di attribuzione incarichi e garanzia di espletamento dei trasferimenti e mobilità tra regioni” e l’“obbligo per tutte le regioni di organizzare annualmente i corsi di formazione per il conseguimento dell’Attestato di idoneità all’ Emergenza Sanitaria Territoriale”. Ma anche affrontare la questione “stabilizzazione di tutti i medici oggi operanti ed in possesso di attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale”, della “previsione dell’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale per i medici EST” e della “rimozione delle incompatibilità di accesso ai percorsi SSN di formazione specialistica prevedendo sia eventuali accessi in accordo con i futuri effetti dell’art 22 del patto per la salute o la sospensione totale o parziale dell’attività convenzionale per il periodo di formazione”. È quanto chiede per il nuovo ACN del settore Emergenza Sanitaria Territoriale il Comitato Nazionale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale dello Snami nel documento finale approvato il 9 Aprile 2016.

Nel documento si affronta anche la spinosa questione dei protocolli infermieristici per il 118. Fu infatti lo Snami a lanciare per primo l’allarme sulla demedicalizzazione del 118 in Emilia Romagna, sempre più affidato all’opera degli infermieri. E ora torna a precisare che tali protocolli “debbano essere strettamente intesi come atti alla salvaguardia delle funzioni vitali e non possano divenire una distorsione o trasformazione in sterile algoritmo di linee guida cliniche la cui applicazione prevede una personalizzazione basata su un inquadramento clinico eseguibile unicamente da Medico Chirurgo. Sulle questioni, comunque, il Comitato Nazionale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale dello Snami si rende disponibile “all’apertura di un confronto con tutte le rappresentanze sindacali e scientifiche sull’argomento, auspicando un costruttivo confronto nell’interesse di cittadini e operatori”.

Ma ecco nello specifico cosa chiede per il nuovo ACN e cosa ne pensa dei protocolli il Comitato Nazionale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale riunitosi il 9 aprile 2016 presso il Centro Convegni di Riva del Garda.
 
IL DOCUMENTO INTEGRALE
 
Il Comitato Naizonale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale dello Snami

RITIENE NECESSARIO
Che il nuovo ACN debba specificare:


• Ruolo del Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale

• Previsione di accesso alla titolarità di incarico di E.S.T. con il solo attestato di idoneità all’ emergenza e rimuovendo la necessità di conseguire il corso di formazione triennale in Medicina Generale

• Semplificazione delle procedure di attribuzione incarichi e garanzia di espletamento dei trasferimenti e mobilità tra regioni

• Obbligo per tutte le regioni di organizzare annualmente i corsi di formazione per il conseguimento dell’”Attestato di idoneità all’ Emergenza Sanitaria Territoriale”

• Stabilizzazione di tutti i medici oggi operanti ed in possesso di attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale

• Previsione dell’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale per i medici E.S.T.

• Rimozione delle incompatibilità di accesso ai percorsi SSN di formazione specialistica prevedendo sia eventuali accessi in accordo con i futuri effetti dell’art 22 del patto per la salute o la sospensione totale o parziale dell’attività convenzionale per il periodo di formazione.


RITIENE INOLTRE
Che debbano essere garantite:


• Migliori tutele delle colleghe in gravidanza ed allattamento

• Riforma del sistema di gestione delle malattie e infortuni prevedendo l’azione di rivalsa delle aziende sugli enti previdenziali e/o assicurativi

• Applicazione dei benefici della legge 104 come già contrattato per i medici specialisti ambulatoriali

• Revisione dei giorni di astensione obbligatoria dal lavoro arrivando almeno a 3 giorni mensili di maturazione calcolati con un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti.

• Riconoscimento del lavoro usurante

• Miglioramento dei parametri di flessibilità organizzativa mediante revisione del sistema di incarico per sostituti e incarichi provvisori

Il Comitato Nazionale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale riunitosi in data 9 Aprile 2016 presso il Centro Convegni di Riva del Garda relativamente all’ipotesi di assistenza denominata “H16” prevista dalla bozza di atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni

RITIENE
Che l’eventuale applicabilità del modello necessiti di:

• Rispetto assoluto in ogni regione del rapporto di 1 mezzo di soccorso avanzato con Medico ed Infermiere a bordo ogni 60.000 abitanti per non più di 350 km2 al netto dei correttivi per territori montani o difficoltosi come già previsto dal DM70/2015 per gli standard di assistenza ospedaliera.

• Rispetto assoluto dell’obbligo di attribuire in ogni regione i giusti contratti di lavoro per i medici dell’emergenza evitando categoricamente assunzioni di medici operanti nel 118 attraverso contratti con associazioni o altri enti ed evitando contratti libero professionali o atipici

RITIENE INOLTRE
Che sia necessario prevedere una distinzione di modelli organizzativi tra aree cittadine ed aree provinciali in funzione della densità abitativa e dell’orogeografia territoriale prevedendo in alcune zone il mantenimento di un servizio di continuità assistenziale o equivalente anche nella fascia notturna

SI RENDE DISPONIBILE
Alla elaborazione condivisa di modelli organizzativi in accordo con i medici dell’ attuale C.A. o futuro ruolo unico
Il Comitato Nazionale del Settore Emergenza Sanitaria Territoriale riunitosi in data 9 Aprile 2016 presso il Centro Convegni di Riva del Garda relativamente alle problematiche verificatesi per l’elaborazione e messa in opera di procedure infermieristiche come da recenti fatti di cronaca

RITIENE
Che i protocolli infermieristici di cui all’ art. 10 DPR 27 marzo 1992:


• Debbano essere strettamente intesi come “protocolli” atti alla salvaguardia delle funzioni vitali e non possano divenire una distorsione o trasformazione in sterile algoritmo di linee guida cliniche la cui applicazione prevede una personalizzazione basata su un inquadramento clinico eseguibile unicamente da “Medico Chirurgo”

• Vengano elaborate ed attuate in un contesto di rigoroso rispetto degli standard di assistenza che prevedono la presenza di un mezzo di soccorso avanzato con medico e infermiere ogni 60.000 abitanti per non più di 350 km2 di territorio al netto dei correttivi orogeografici.

• Non possano rappresentare uno strumento di sostituzione dell’intervento e della valutazione medica ma solamente un’azione anticipatoria e integrativa nell’interesse della salvaguardia delle funzioni vitali del paziente

• Non siano strumento surrogante mancanze organizzative e/o di personale dovute a mala organizzazione da parte delle Aziende Sanitarie e/o delle amministrazioni regionali

RITIENE INOLTRE
Che non vi possano essere altre strumentali interpretazioni rispetto al significato attribuito al termine “Mezzo di Soccorso Avanzato” che deve prevedere come riportato anche dal Ministero della salute i seguenti equipaggi minimi:

• Ambulanza di base e di trasporto: 1 autista soccorritore e 1 infermiere o 1 soccorritore volontario

• Ambulanza di soccorso: 1 autista soccorritore ed 1 infermiere professionale

• Ambulanza di soccorso avanzato: 1 autista/soccorritore, 1 infermiere professionale ed 1 medico

• Centro mobile di rianimazione: 1 autista/soccorritore, 2 infermieri professionali, 1 medico anestesista-rianimatore

• Automedica: automezzo per il soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico.

• Eliambulanza: 1 infermiere professionale, 1 medico anestesista-rianimatore

E specifica che come correttamente riportato negli standard di assistenza ospedaliera di cui al DM70/2015 “Tra i mezzi di soccorso l'eliambulanza, che rappresenta un mezzo integrativo e non alternativo delle altre forme di soccorso, deve essere usata in quelle situazioni tempo-dipendenti o legate a particolari condizioni assistenziali o a realtà̀ territoriali disagiate (isole, zone montane). “

SI RENDE DISPONIBILE
All’apertura di un confronto con tutte le rappresentanze sindacali e scientifiche sull’argomento, auspicando un costruttivo confronto nell’interesse di cittadini e operatori.

11 aprile 2016
© Riproduzione riservata

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