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Scuole specializzazione mediche. Miur condannato a ‘rivelare’ il numero di posti rimasti vacanti di tutti gli Atenei italiani


Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un giovane medico che, sostenuto il concorso di specializzazione medica e posizionatosi a buon punto nella relativa graduatoria, a causa della chiusura definitiva della stessa, vedeva negarsi il contratto di formazione specialistica per pochi posti di distanza dall’ultimo ammesso. Da qui la richiesta, accolta dal Tar, per poter capire se vi fossero posti vacanti e se grazie ad essi egli avrebbe potuto ottenere l’iscrizione. LA SENTENZA

20 MAR - Il Tar condanna nuovamente il Miur per quanto riguarda le scuole di specializzazione medica. Il Tar Lazio accoglie il ricorso degli Avvocati Bonetti e Delia e obbliga il Miur ad “essere trasparente”. Il caso verte sulla richiesta di un giovane medico che sostenuto il concorso di specializzazione medica e posizionatosi a buon punto nella relativa graduatoria, a causa della chiusura definitiva della stessa, vedeva negarsi il contratto di formazione specialistica per pochi posti di distanza dall’ultimo ammesso.

Da qui la richiesta del dottore ai propri legali al fine di capire se vi fossero posti vacanti e se grazie ad essi egli avrebbe potuto ottenere l’iscrizione. Il Miur negava l’accesso eccependo la sottoscrizione all’atto dell’iscrizione al concorso di una clausola con la quale egli (così come tutti gli altri partecipanti) aveva accettato che “dopo l’inizio delle attività didattiche non sono possibili nuovi subentri di graduatoria ed i contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”.

Il Tar ha però accolto il ricorso ordinando al Miur di produrre la documentazione richiesta entro e non oltre i 30 giorni, in modo da poter poi valutare la domanda cautelare proposta dal ricorrente volta all’ingresso nella Scuola ambita.

Scrive il Tar: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie la domanda ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo e, per l’effetto, ordina l’ostensione documentale nei sensi e secondo le modalità indicate in parte motiva entro giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione”. Si attende ora il dato finale.

20 marzo 2017
© Riproduzione riservata

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