Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 14 OTTOBRE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Assicurazioni. Cassazione boccia polizze claims made: condannato assicuratore a pagare il danno anche se la richiesta di risarcimento era pervenuta quando la polizza era già scaduta


Secondo i giudici la clausola claim's made in sanità "è un patto atipico immeritevole di tutela in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione". Con questo tipo di polizze l'assicurato non è infatti tutelato se la richiesta di danni per un sinistro avvenuto nel periodo di vigenza della polizza arriva però dopo la scadenza della stessa. LA SENTENZA.

30 APR - I contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato. Secondo la Cassazione (sentenza n. 10506/2017) l'inserimento nel contratto della clausola claim's made è illegittima perché tende a coprire l'assicurato solo per un periodo ben definito.
 
Claim's made è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi e  con il regime di claims made si assume che il sinistro venga "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Di fatto con una polizza "claims made" il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.
 
E il danno in sanità può essere evidente anche dopo diversi anni, lasciando senza copertura l’assicurato a vantaggio dell’assicuratore.
Per questo la Cassazione (Sezione III civile - Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) ha dichiarato nella sentenza che "la clausola cosiddetta 'claim's made', inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione,  è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione".
 
Il caso specifico della sentenza si riferisce a un paziente operato in un ospedale di Milano, che aveva riportato lesioni, manifestate a distanza di tempo. In quel momento il paziente aveva chiamato in causa l'azienda ospedaliera per essere risarcito.
 
L'ospedale a sua volta ha chiamato in causa il proprio assicuratore che ha negato di essere tenuto al pagamento dell'indennizzo proprio per le clausole 'claim's made' dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all'ospedale "dopo la scadenza della polizza". In primo grado, il Tribunale
di Milano nel 2010 aveva dato ragione all’assicurazione. Poi successivamente la Corte di Appello ha ritenuto la clausola vessatoria e condannato l'assicurazione al risarcimento. E ora la Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso dell’assicuratore.

30 aprile 2017
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy