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Infortuni sul lavoro e visita medica di controllo. Qual è l'iter da seguire? 

di Maria Parisi

A stravolgere la normativa è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 con la quale si è ribadita la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio.  Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia. 

06 NOV - Il dipendente assente dal lavoro per infortunio sul lavoro può essere sottoposto a visita medica di controllo? La risposta al quesito viene fornita dal messaggio Hermes 3265 del 9 agosto 2017 (Oggetto: Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative), con il quale l’INPS afferma di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
 
L’Istituto, con riferimento all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL, non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali situazioni. Pertanto, Il medico fiscale che si trovi ad effettuare una visita medica di controllo ad un lavoratore in infortunio, non dovrà procedere alla visita di controllo, ma soltanto redigere il verbale attestante la circostanza.

Le disposizioni dell’Ente esonerano di fatto il lavoratore infortunato dall’obbligo di reperibilità per le eventuali visite fiscali, ma divergono dalle decisioni della Corte di Cassazione sull’argomento. La sentenza n. 15773/2002, presa come riferimento in materia, ha determinato l’INPS ad attivare un servizio su richiesta del datore di lavoro per eseguire visite fiscali di controllo a domicilio anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Secondo i giudici, Il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore per il quale sia prevista una indennità temporanea, per tutto l’arco della durata dell’infortunio e fino alla guarigione clinica. Risulta evidente che sia in caso di assenza dal lavoro per malattia, sia per inabilità temporanea al lavoro a seguito di infortunio denunciato come tale, i medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS interverranno su richiesta del datore di lavoro. L'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal DL 463/83 e dalla L.638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo.

Successivamente la materia viene disciplinata dagli articoli 69 del D.L. 150/2009 e 25 del D.L. 151/2015, che prevedono l’esclusione per i lavoratori vittime di infortunio sul lavoro dagli oneri di reperibilità per visita medica. Al momento queste regole sono valide solo per gli impiegati pubblici, mentre per quelli privati il Job Act al D.L. 151/2015 prevede la possibilità di essere esonerati, ma la norma non è ancora in vigore in quanto in attesa di un nuovo provvedimento.

A stravolgere nuovamente la normativa interviene la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017, ribadendo la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio.

L’Azienda Municipale Ambiente aveva comminato una sanzione ad un proprio dipendente perché questi, durante un periodo di inabilità determinato da un infortunio sul lavoro, aveva rifiutato di sottoporsi alla visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro.

Il tribunale di Roma al quale si era rivolto il lavoratore, con sentenza del 14/02/2008 riteneva illegittima la sanzione per violazione del principio di proporzionalità. Nel 2011 la Corte di Appello di Roma con sentenza dell'1.4-9.5.2011 (nr. 2948/2011) rigettava l'appello di A.M.A. La Corte Territoriale osservava che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell'INPS in conformità all’articolo 5 della legge 300/1970, secondo il quale il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro solo a mezzo dei servizi ispettivi competenti, nel caso specifico l’INAIL. Il rifiuto opposto dal lavoratore alla visita, pertanto, non aveva rilievo disciplinare.

L’Azienda Municipale presentava successivo ricorso per la cassazione della sentenza con motivazione, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 del codice di procedura civile, di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co.2 L. 300/1970 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 del codice civile, assumendo che dalla norma dell'art. 5 co.2 della legge 300/1970 deriva un diritto del datore di lavoro al controllo della assenze anche in caso di infermità dipendente da infortunio sul lavoro, con competenza anche in tal caso dell'INPS.

Il motivo veniva ritenuto fondato dalla Corte con le seguenti argomentazioni:
L'art. 5 della legge 300/1970 stabilisce che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Come già affermato dalla stessa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2002, n. 15773) la norma dell'articolo 5 L. 300/1970 riguarda anche l'ipotesi in cui l'infermità dipenda da infortunio sul lavoro.

Non ha invece fondamento la attribuzione all'INAIL della competenza ad eseguire le visite di controllo a domicilio richieste dal datore di lavoro. La sentenza impugnata nell' individuare nell'INAIL l'ente competente ad effettuare le visite di controllo ha violato l'art. 5 L. 300/1970.

La sentenza deve essere pertanto cassata. Il giudice individuato nella Corte di Appello, al quale verranno inviati gli atti, si atterrà nella decisione al seguente principio di diritto: le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.
 
Maria Parisi
Consigliere regionale ANMEFI per il Piemonte


06 novembre 2017
© Riproduzione riservata

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