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Farmacie comunali. Tar Umbria: “Legittima attribuzione titolarità a società di capitali”


Queste ultime, però, devono avere come "oggetto esclusivo la gestione della farmacia". Confermata, inoltre, l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività farmaceutica con altre attività e, quindi, anche con quella sanitaria. Questo quanto stabilito dalla sentenza n. 78 del 1 febbraio 2018. LA SENTENZA

07 FEB - Il Tar Umbria, con la sentenza n. 78 del 1 febbraio 2018, ha ritenuto legittima l’attribuzione della titolarità delle farmacie comunali alle società di capitali purché aventi come oggetto esclusivo la gestione della farmacia ed ha confermato l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività farmaceutica con altre attività e, quindi, anche con quella sanitaria.
 
In particolare, i Giudici hanno rigettato il ricorso proposto dal Comune di Narni volto all’annullamento della nota dell’Asl che ha negato l’autorizzazione alla gestione in concessione della farmacia municipale alla società aggiudicataria della gara in ragione del divieto di cumulo, previsto dall’art. 102 del R.D. n. 1256/1934, dell’esercizio della farmacia con lo svolgimento di altre professioni sanitarie, non essendo la concessionaria costituita da farmacisti abilitati ed iscritti all’ordine ed essendo titolare e gestore di struttura sanitaria.
 
Il Tar, dopo aver riscostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha chiarito che le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite direttamente dall’ente locale (in economia, a mezzo di azienda speciale, da consorzi tra Comuni o da società di capitali costituite tra il Comune ed i farmacisti) ovvero affidando il servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Collegio ha, peraltro, precisato che la scissione tra la titolarità e la gestione di una farmacia non appare sufficiente a garantire la necessaria compatibilità dell'oggetto sociale con la gestione di una farmacia il cui fondamento va rinvenuto nell'obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e sul diritto alla salute (cfr. Corte Cost. n. 275/2003, Tar Umbria n. 526/2014).
 

07 febbraio 2018
© Riproduzione riservata

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