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Dispensario farmaceutico. Per il Consiglio di Stato non lede i criteri del “numero chiuso” e del “diritto di esclusiva” della farmacie


Il dispensario risponde ad una logica diversa da quella delle farmacie. È possibile, dunque, la concomitanza di dispensario e farmacia, ma solo eccezionalmente. La setenza precisa che occorre “evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi-presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditor etali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie". LA SENTENZA

14 MAR - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1205 del 2018, rigettando l’appello di una titolare di una farmacia, si è pronunciato in merito all’istituzione di un dispensario farmaceutico.
 
I Giudici amministrativi, in via preliminare, hanno affermato che il dispensario risponde ad una logica diversa da quella delle farmacie, in quanto finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici e, come tale, risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale.
 
Secondo il Collegio, l'istituzione dei dispensari non ha una diretta capacità lesiva dei criteri del "numero chiuso" e del "diritto di esclusiva", posti a presidio, delle prerogative del farmacista titolare di sede.
 
E’ possibile, dunque, la concomitanza di dispensario e farmacia, ma solo eccezionalmente. A tal fine, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è tenuta a valutare l'interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, con un onere motivazionale aggravato, in quanto la presenza di una farmacia può consentire l'istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco.
 
La sentenza precisa, altresì, che occorre “evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi-presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime.”
 
Quanto al metodo di assegnazione del dispensario, secondo i giudici amministrativi, non è escluso che l'Amministrazione possa, in deroga al criterio della farmacia più vicina, valutare proposte più convenienti che siano formulate all'interno della procedura da altri titolati di farmacie della zona di riferimento, nella prospettiva di una migliore realizzazione dell'interesse pubblico.
 
Nel caso di specie, i Giudici amministrativi, nell’indagare i rapporti tra l’art. 1 L. 221/1968 e l’art. 1 comma 54 della L.R. Campania n. 5/2013 ai sensi del quale «per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici», hanno precisato che “la disciplina regionale non ha inteso modificare i principi e criteri generali stabiliti dalla legislazione statale da osservarsi per la istituzione dei dispensari farmaceutici, ma si è limitata solo a trasferire la competenza dalla Regione ai Comuni in materia di rilascio delle necessaria autorizzazioni”.
 
In particolare, precisano che “la disposizione regionale […] si limita ad aggiungere che “le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici". Dunque, l'unico profilo innovativo introdotto dalla disposizione de qua attiene alla competenza al rilascio dell'autorizzazione.” 

14 marzo 2018
© Riproduzione riservata

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