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Aggressioni sanitari. Bene le proposte di Federsanità Anci

di Domenico Della Porta

Un inasprimento penale ad hoc, un nuovo modello di comunicazione medico-paziente e una maggiore attenzione sul funzionamento degli Urp, soluzioni lanciate dalla presidente Frittelli per abbassare il livello di rischio degli operatori, sono condivisibili. E  la loro realizzazione non richiede grossi investimenti né studi particolari

18 APR - L’Osservatorio del Ministero della Salute sulla violenza contro gli operatori sanitari nell’ultima riunione, come primo ed immediato intervento, cui ne seguiranno sicuramente degli altri di tipo diverso, ha puntato il dito sulla verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali degli ambienti delle strutture sanitarie pubbliche in cui vengono erogate le prestazioni di urgenza od emergenza, attraverso una ricognizione che sarà avviata dalle Regioni, secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti.  Si tratta di un provvedimento di estrema importanza i cui tempi di attuazione, sicuramente non sono immediati. 
 
Ecco perché condividiamo alcune delle soluzioni lanciate proprio su QS, domenica scorsa da Tiziana Frittelli, presidente di Federsanità ANCI, la cui realizzazione non richiede grossi investimenti né studi particolari: a) inasprimento penale ad hoc che punisca e stigmatizzi queste odiose forme di violenza nei confronti degli operatori sanitari condannando i colpevoli con il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale” riconoscendone ovviamente, la funzione; b) un modello di comunicazione medico-paziente di cui già ci sono esperienze istituzionali consolidate utilizzando le strutture di formazione aziendali;  c) una maggiore attenzione sul funzionamento degli Uffici  Relazioni con il Pubblico (URP), aggiornando il personale, allungandone gli orari di apertura e potenziando  gli organici.
 
Sul primo punto occorre il riconoscimento degli operatori sanitari chiamati a svolgere la loro attività “in prima linea” (saranno indicati da un apposito provvedimento) la qualifica di “pubblico ufficiale”. L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.  Allo stato la qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti. A titolo esemplificativo, fatto salvo eventuali omissioni o modificazioni, sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
 
La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell’ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell’anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore). 
 
Relativamente alla implementazione di un modello di comunicazione finalizzato alla prevenzione di eventuali conflitti nei confronti di chi cerca di far fronte ai bisogni assistenziali di una popolazione sempre più anziana, povera e con malattie croniche spesso mal gestite, si segnala che ad aprile 2016 è stato pubblicato dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute un interessante manuale “La Comunicazione Medico-Paziente e tra Operatori Sanitari” in cui si parla di ‘comunicazione e medicina’ esplorando quali percorsi comunicativi e quali tecniche vengono indicati come efficaci nella letteratura. In essa vengono segnalati  i modelli professionali e la comunicazione nelle consultazioni cliniche, la discussione relativa alle tecniche utilizzabili in una visita e preceduta dalla descrizione dei modelli disease centred e patient centred.
 
Nello stesso testo viene discussa l’applicazione della medicina centrata sul paziente a consultazioni in ambito pediatrico, a consultazioni in cui il paziente proviene da culture lontane e a consultazioni in cui deve essere comunicata una cattiva notizia. Dal Regolamento dell’URP del Ministero della Salute, infine, vengono evidenziate all’art. 1 le finalità di queste strutture, sovrapponibili a quelle istituite dalle vigenti normative anche nelle Aziende Ospedaliere e Sanitari in cui si considera l’informazione e la comunicazione con l’utenza quali strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività amministrativa e per l’effettiva partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al benessere sociale e civile del Paese.
 
La relazione in ambito sanitario fa parte di quelle aree “trasversali” della comunicazione pubblica destinata ad assumere un ruolo centrale e strategico nel rapporto  tra Stato e Cittadino. I servizi erogati dall’URP  sono: a) sostenere  e sviluppare  le attività di informazione e di comunicazione verso i cittadini singoli ed associati; b) assicurare l’esercizio del diritto di informazione ed accesso agli atti attenendosi ai principi sulla tutela della riservatezza di cui alle vigenti normative; c) promuovere  la piena utilizzazione dei servizi offerti mediante l’informazione sui propri compiti istituzionali, sull’organizzazione degli Uffici e l’illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative in vigore; d) attuare  la verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento mediante il feedback dell’utenza.
 
 
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali - Università degli Studi di Salerno

18 aprile 2018
© Riproduzione riservata

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