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Equipollenza massofisioterapisti e fisioterapisti. Consiglio di Stato sospende una sentenza del Tar che la riconosce ma rinvia la decisione finale all’adunanza plenaria  


Secondo la sezione del Consiglio di Stato che ha rimesso la decisione finale all'adunanza plenaria,  il massofisioterapista è un operatore di “interesse sanitario” e come tale l’equipollenza del titolo al diploma universitario dovrebbe valere in termini molto ristretti, "solo per il periodo transitorio di due anni dal 1 gennaio 1994 in cui si sarebbe dovuto compiere il riordino, e solo per i diplomi conseguiti all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, ovvero solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fossero già state riconosciute nel regime pregresso”. LA SENTENZA.

14 GIU - Niente equipollenza di titoli tra massofisioterapista e fisioterapista. O meglio, per ora il primo titolo non dà spazio per accedere (al terzo anno) ai corsi del secondo, ma dovrà decidere l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato a cui si è rimesso la sesta sezione dello stesso organo che in sede giurisdizionale ha respinto l’equiparazione invece accettata dal Tar Marche.

Il fatto
Alcuni titolari di diplomi di massofisioterapista rilasciati ai sensi della l. 19 maggio 1971 n.403 e conseguiti in un caso nel 2009 presso l’istituto “Fermi” di Perugia, e negli altri due nel 2007 presso l’istituto “Fleming” di Ancona, al termine di un corso di studi triennale al quale si può accedere immediatamente dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico,  hanno chiesto all’Università la “riconversione creditizia” del titolo predetto, la valutazione dei crediti formativi e la conseguente iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia esistente presso l’università stessa.

L’Università ha respinto la domanda e  ha reso noto di aver previsto, per l’anno accademico 2016/2017, solo ingressi al primo anno di corso, subordinati come per legge al superamento di un “concorso per esami”. Ha poi precisato di non aver programmato posti per l’iscrizione alla laurea triennale a seguito del riconoscimento delle attività formative svolte nei corsi di diploma universitario o titoli equipollenti, ovvero di riconversione creditizia, accesso per il quale comunque richiede una selezione. In conclusione ha affermato di non poter accettare, per l’anno in questione, una iscrizione automatica al terzo anno di corso.

Il TAR ha accolto il ricorso presentato dagli interessati contro il rifiuto, affermando in sintesi che l’Università, salva una valutazione del loro percorso formativo, deve ammetterli all’iscrizione, in particolare senza test di ingresso, posto che il titolo da loro conseguito non va ritenuto inutile o inefficace ai fini in questione, ma l’Università ha impugnato questa decisione al Consiglio di Stato per due motivi:

- “con il primo – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato - deduce violazione della legge 2 agosto 1999 n.264, nel senso che per l’accesso al corso di laurea indicato, anche per gli anni successivi al primo, sarebbe necessario comunque il superamento del test di ingresso, subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

- con il secondo motivo, deduce violazione della legge l. 26 febbraio 1999 n.42, nel senso che il diploma posseduto dai ricorrenti appellati non consentirebbe, in particolare, l’accesso in parola".

La sentenza
Secondo la sezione del Consiglio di Stato – e in base anche ad altre sente precedenti sempre del Consilio di Stato -   il massofisioterapista è un operatore di “interesse sanitario” e come tale l’equipollenza del relativo titolo al diploma universitario dovrebbe valere in termini molto ristretti, “ovvero – spiega la sentenza - solo per il periodo transitorio di due anni dal 1 gennaio 1994 in cui si sarebbe dovuto compiere il riordino, e solo per i diplomi conseguiti all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, ovvero solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fossero già state riconosciute nel regime pregresso”.

Dello stesso avviso, si legge ancora nella sentenza, il Ministero della Salute, con una nota 5 aprile 2018.

Secondo i giudici “un diploma la cui validità ai fini dell’esercizio professionale fosse limitata nel tempo e condizionata non potrebbe considerarsi secondo logica valido senza limiti ai fini di un’iscrizione universitaria. Ciò però anche nel caso particolare, perché ai diplomi dei ricorrenti appellati, addirittura conseguiti in data molto posteriore al periodo transitorio di cui s’è detto, non potrebbe riconoscersi equipollenza alcuna, neanche sotto il profilo dell’esercizio professionale”.

I ricorrenti quindi “dovrebbero al pari di ogni altro aspirante iscriversi al primo anno di corso superando il relativo test, salva la possibilità, da verificare caso per caso, che in base al diploma posseduto vengano loro riconosciuti in qualche misura crediti formativi”.

Secondo la sentenza, “non si potrebbe applicare, lo si dice per completezza, alla fattispecie il principio stabilito da C.d.S. a.p. 28 gennaio 2015 n.1, che esenta, a certe condizioni, dal test di ingresso gli studenti di Medicina che si trasferiscano da una facoltà straniera all’omologa facoltà italiana. Il caso deciso è infatti molto diverso, poiché si trattava di stabilire non una equipollenza, ma i requisiti per proseguire presso altra sede il medesimo corso di studi già intrapreso presso una sede all’estero”.

14 giugno 2018
© Riproduzione riservata

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