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Convenzioni. Ecco il referto completo della Corte dei conti. Anche per questo settore ci vorrebbe un documento analogo al Conto annuale. Segnalata produttività carente


La Corte dei Conti ha pubblicato anche il dettaglio del referto per le convenzioni della medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambultarilae, in cui sottolinea che in coerenza con l’atto di indirizzo, le ipotesi di accordo in esame prevedono tutte, nell’ambito della parte normativa, il richiamo agli obiettivi prioritari della politica sanitaria nazionale, ma per i dati sollecita la realizzazione di un documento analogo al Conto annuale della Rgs anche per le convenzioni e come per il contratto lamenta la scarsa attenzione alla produttività. IL REFERTO COMPLETO.

26 GIU - Le convenzioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali hanno incassato nell’ultimo mese sia la certificazione della Corte dei Conti dal punto di vista del rispetto delle regole economiche con cui sono state costruite, sia l’intesa finale in Stato-Regioni la scorsa settimana.

Ora la Corte dei Conti ha pubblicato anche il dettaglio del suo referto, in cui sottolinea che in coerenza con l’atto di indirizzo, le ipotesi di accordo in esame prevedono tutte, nell’ambito della parte normativa, il richiamo agli obiettivi prioritari della politica sanitaria nazionale di cui dovrà necessariamente tenere conto la programmazione regionale nel finalizzare gli accordi integrativi regionali alla realizzazione delle esigenze sanitarie dei propri territori.

Le ipotesi di accordo relative ai medici di medicina generale e ai medici pediatri di libera scelta intervengono, inoltre, sulla regolamentazione del diritto di sciopero (in uno specifico allegato), e sulla formazione delle graduatorie e sulle procedure di assegnazione degli incarichi. In detto ambito, al fine di facilitare il ricambio generazionale, viene introdotta la possibilità che la domanda di iscrizione in graduatoria possa essere presentata anche dai medici frequentanti l’ultimo anno del corso di formazione specifica e che l’accesso agli incarichi avvenga attraverso meccanismi e procedure che consentano la spendibilità del titolo acquisito o in corso di acquisizione al momento della disponibilità effettiva del posto.

L’ipotesi di accordo relativa ai medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (che fa seguito al precedente accordo di sola parte normativa reso esecutivo con l’Intesa Stato-Regioni del 17 dicembre 2015) introduce, invece, a decorrere dalle graduatorie predisposte successivamente all’entrata in vigore del contratto, la revisione e l’integrazione degli elenchi delle branche specialistiche e delle specializzazioni professionali (contenute in un allegato all’ACN del 2015, integralmente sostituito) che costituiscono titolo per l’accesso agli incarichi conferiti dalle Aziende sanitarie.

Dal punto di vista economico la Corte ripercorre tutte le tappe della quantificazione delle necessità e delle disponibilità e le mette in rapporto con la situazione operativa dei vari settori.

Alla fine però ammonisce: "Malgrado il criterio seguito risponda ai meccanismi di quantificazione fino a oggi seguiti, non può non segnalarsi che l’andamento in crescita delle ore prestate (specialmente dagli specialisti ambulatoriali) e del numero degli assistiti (nell’ambito, tuttavia, dei soli pediatri di libera scelte posto che il numero degli assisiti dei medici di medicina generale segna nel periodo una flessione) potrebbe ingenerare ulteriori oneri a carico delle regioni, conseguente ad applicazione degli incrementi della quote orarie e capitarie al numero delle ore prestate e degli assistiti in carico a ciascun medico negli anni di riferimento”.
 
E quindi sottolinea nel referto che “Appare pertanto necessario un attento monitoraggio dei costi effettivi derivanti dall’applicazione delle ipotesi contrattuali che, sulla base della puntuale rilevazione fino ad oggi effettuata, consenta alla Sisac di verificare che gli eventuali maggiori oneri
effettivi, anche alla luce della flessione degli assistiti relativi ai medici di medicina generale, siano contenuti entro i margini derivanti dal raffronto tra le disponibilità teoriche e il costo calcolato nella relazione tecnica allegata all’ipotesi di accordo”.
 
In questa direzione la Corte sottolinea, inoltre, la necessità di “attribuire una veste ufficiale alla metodologia adottata dalla Sisac nella rilevazione dei dati concernenti i medici in rapporto di convenzionamento con il Ssn al fine di disporre, presso il ministero della Salute o l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), di un documento, analogo al Conto annuale predisposto dalla RGS, da cui trarre dati certificati in ordine alla struttura del settore e alla spesa sostenuta annualmente dalle regioni, sia in relazione all’applicazione degli accordi nazionali, sia in relazione agli effetti della contrattazione regionale e aziendale”.

Per quanto riguarda più direttamente le quantificazioni, secondo la Corte gli incrementi concessi al personale medico in rapporto di convenzionamento con il Ssn “si allineano a quelli previsti, per il restante personale pubblico, dall’Accordo del 30 novembre 2016, stipulato direttamente tra il Governo e le Parti sociali, che ha delineato, per le amministrazioni statali, incrementi retributivi medi mensili pari a 85 euro lordi, superando, in tal modo, quanto stabilito nella precedente Intesa Governo-Sindacati sugli assetti contrattuali del settore pubblico del 30 aprile 2009”.

Ma osserva anche che – così come ha già fatto per il contratto del personale – “il parametro per certificare la compatibilità economica dei prossimi incrementi contrattuali, specie se superiori all’andamento dell’inflazione, non potrà prescindere, anche nel settore della medicina convenzionata, da una valutazione degli effetti della contrattazione, in termini di recupero della produttività”.

26 giugno 2018
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