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Farmacie. Da Tar Calabria chiarezza sul punteggio per il concorso straordinario


Responto il ricorso di tre farmaciste che lamentavano il mancato riconoscimento alle stesse di 1 punto per le pubblicazioni, 1 punto per l’idoneità nazionale a dirigente farmacista e 1,5 punti per una seconda laurea in Ctf. I giudici hanno chiarito che,  avendo la parte ricorrente già ottenuto 35 punti per l’esperienza professionale essa non può “ambire ad ulteriore maggiorazione” .Quanto alla seconda laurea, questa attiene "al singolo farmacista" e non può essere attribuita all'associazione. LA SENTENZA

03 DIC - Il Tar Calabria, con la sentenza n. 1965/2018, ha rigettato un ricorso presentato da tre farmaciste associate per l’annullamento del decreto avente ad oggetto l’emanazione e la pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico straordinario.
 
Le tre farmaciste hanno lamentato, in particolare, il mancato riconoscimento alle stesse di 1 punto per le pubblicazioni, 1 punto per l’idoneità nazionale a dirigente farmacista e 1,5 punti per una seconda laurea in Ctf. Inoltre, a fronte della rettifica della graduatoria da parte della Regione Calabria, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015, relativa al punteggio aggiuntivo per le farmacie rurali, le ricorrenti hanno richiesto, con motivi aggiunti, il riconoscimento anche della maggiorazione per la ruralità.

In primo luogo, i Giudici, in merito all’applicabilità della maggiorazione del 40% del punteggio prevista per i farmacisti “che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni”, anche oltre il limite massimo di trentacinque punti per le esperienze professionali (cfr. Dpcm n. 298/1994), hanno osservato che l’art. 16 della L. n. 3/2018 ha stabilito che il punteggio massimo è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della L. n. 221/1968.

Pertanto, avendo la parte ricorrente già ottenuto 35 punti per l’esperienza professionale essa non può “ambire ad ulteriore maggiorazione”. Per quanto riguarda le pubblicazioni, l’art. 6 del Dcpm n. 298/1994 e pedissequamente i criteri dettati dalla Commissione stabiliscono che, nelle procedure ordinarie che lo prevedono, gli articoli eventualmente rilevanti devono essere inerenti alle materie di esame e gli scritti presentati da una delle concorrenti non lo sono.

Quanto, poi, alla seconda laurea, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, disposto dall’art. 6 del citato decreto e dai criteri per la valutazione dettati dalla Commissione, deve essere riferito “al singolo farmacista che a seguito della prima laurea ne abbia conseguita una ulteriore”, come può evincersi altresì dall’art 8 del bando. Non può, infatti, sostenersi la tesi, esposta dalle ricorrenti, “della attribuibilità del punteggio ove nella associazione vi sia una associata dotata di laurea in ctf al contrario delle altre con il titolo di farmacista”.

Infine, in merito all’idoneità nazionale a farmacista dirigente, il Tar ha chiarito che la commissione ha escluso il punteggio motivando non essere l’idoneità prodotta dalle concorrenti quella disciplinata dall’art. 20 Dpr n. 761/1979.

03 dicembre 2018
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