Tempi di vestizione. Il Tribunale di Milano conferma: “Rientrano nell’orario di lavoro”
Accolto il ricorso di tre infermieri contro l’Asst Fatebenefratelli-Sacco per il riconoscimento della retribuzione dovuta tra il 2011 e il 2015 a compensazione del tempo utilizzato per indossare e togliere la divisa al di fuori dell’orario di lavoro. L'Asst dovrà pagare agli infermieri i pregressi, per ogni giorno di servizio effettivo, calcolati in 15 minuti a turno, come previsto dall'accordo del 2015 che ha riconosciuto i tempi di vestizione all'interno dei turni di lavoro. LA SENTENZA
12 MAR - Per anni si sono dovuti cambiare prima e dopo l'effettivo orario di turno di lavoro, perché l’Asst Fatebenefratelli-Sacco non ha mai riconosciuto loro i tempi di vestizioni durante l’orario di turno. Ma ora il Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto il ricorso di tre infermieri e, con la sentenza 116/2019, condannato l’Asst a risarcire loro la retribuzione dovuta tra il 2011 e il 2015 a compensazione del tempo utilizzato per indossare e togliere, calcolato in 15 minuti a turno per ogni giorno di effettivo servizio, risultante dai cedolini in busta paga.
Questo, infatti, è il tempo di vestizione previsto dall'Accordo cd Code Contrattuali del 26/10/2015, entrato regime a partire dal 09/12/2015 per i lavoratori turnisti e dal 04/01/2016 per i lavoratori a giornata, nel quale si stabilisce espressamente, un tempo di otto minuti per indossare la divisa di lavoro ed un tempo di sette minuti per dismettere gli indumenti da lavoro, oltre ad un ulteriore tempo stabilito in 15 minuti per effettuare il passaggio di consegne.
Ma solo successivamente all'accordo del 2015 il Fatebenefratelli-Sacco avrebbe conteggiato ai sui dipendenti i tempi di vestizione all’interno dell'orario di servizio. Per il giudice, invece, ai ricorrenti va riconosciuto anche il pregresso
.
Richiamando a una pronuncia della Cassazione (7738/2018), i giudici hanno infatti confermato come l’infermiere sia obbligato a indossare la divisa e come questo, per ragioni di sicurezza, debba necessariamente avvenire nei locali aziendali. Una particolarità che fa rientrare il lavoro degli infermieri, o degli operatori sanitari, tra quelli in cui i tempi di vestizione devono essere retribuiti.
Il ricorso degli infermieri, per il giudice, è quindi fondato e a loro “il riconoscimento del cosiddetto tempo divisa quale orario di lavoro utile ai fini retributivi, nella misura di 15 minuti di lavoro ordinario al giorno per ogni giorno di effettivo servizio, risultante dai cedolini paga in atti”.
Dal 2018 il tempo di vestizione è entrato a far parte anche del CCNL Comparto Sanità, più precisamente nei comma 11 e 12 dell'Art. 27.
A favore dei tempi di vestizione retribuiti si era già pronunciata la Cassazione nel
2017 e poche settimane fa,
nel febbraio 2019.
Il ricorso è stato sostenuto dalla Segreteria Territoriale NurSind di Milano, che parla di “una vittoria, quindi, anche per NurSind prima e unica sigla sindacale ad aver ottenuto un simile risultato”.
12 marzo 2019
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