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Omessa formazione post infortunio, il reato permane

di Domenico Della Porta

L'obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell'assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio)

28 GIU - Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale. Il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mai ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro. Mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza dei reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato.
 
Il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza dei reati in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell'attività.

Infatti, il reato in oggetto deve ritenersi permanente (vedi per la permanenza già Cass. Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085, Macovei, incidentalmente, Cass. Sez. 3A 4.10.2007 n. 4063, Franzoni, Rv. 238540; v. anche Cass. Sez. 4, 8.6.2010 n. 34771, Orazzini) in quanto gli obblighi inerenti l'informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l'Incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l'obbligo all'Informazione e alla corretta formazione.
 
L'obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell'assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).
I reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza.
 
Domenico Della Porta

28 giugno 2019
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