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Senza nesso di casualità non può esserci condanna per omicidio colposo. La Cassazione conferma l’assoluzione di un medico


Per la Corte di Cassazione (sentenza 2865/2020) non sussiste l'omicidio colposo anche se, ipotizzate come realizzate le condotte omissive dei sanitari, non è dimostrato che con altri comportamenti si sarebbe evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il decesso del paziente. LA SENTENZA.

03 FEB - Medico assolto dall’accusa di omicidio colposo (in sede penale, ma non civile per quanto riguarda il risarcimento danni per la quale però si rimanda a un ulteriore processo) anche se la sua condotta è stata omissiva, se non si può dimostrare che altri comportamenti avrebbero evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il decesso del paziente.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 2865/2020) ha respinto il ricorso ulteriore dei congiunti del paziente deceduto dopo che sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano già assolto il medico perché “il fatto non sussiste”.
 
Il fatto
Un paziente è deceduto dopo l’assunzione di dosi eccessive di un farmaco e dopo aver ripreso conoscenza in ospedale aveva rifiutato sia il ricovero sia altri trattamenti (gastrolusi).
 
Secondo i familiari Tribunale e Corte di Appello avrebbero violato le norme relative al consenso informato e ai trattamenti sanitari obbligatori e omesso di valutare l'effettiva capacità di intendere e di volere del paziente, alterata dall'assunzione in dosi eccessive di Seroquel. 
 
Questo quindi non sarebbe stato in condizioni  tali da  comprendere  di quali  cure  necessitasse: si trattava di un soggetto che  in  passato  aveva  fatto  uso  di droghe  e alcool, affetto da una grave forma di schizofrenia affettiva accertata già nel momento in cui gli era stata prescritta come terapia la Quetiapina in associazione ad altri farmaci. 
 
I familiari hanno sostenuto che difronte a un soggetto psicotico, senza controllo degli impulsi e senza coscienza della propria malattia e che ha per la terza volta tentato il suicidio manifestando quini un disturbo psichiatrico che costituisce un pericolo per se stesso, il medico, conoscendo la gravità dell’avvelenamento da Quetiapina e incerto sulla quantità assunta, non avrebbe dovuto tener conto della volontà eventualmente espressa dal paziente e procedere con un ricovero forzato in modo tale che le cure fossero prestate in degenza ospedaliera. Quindi, sia Tribunale che Corte di Appello, hanno sbagliato ritenendo impossibili interventi terapeutici salvavita a fronte del fermo rifiuto del paziente.
 
La sentenza
La Cassazione, respingendo il ricorso e confermando l’assoluzione del medico, ricorda i principi in materia di nesso causale, in particolare in tema di reato colposo omissivo improprio e alla responsabilità professionale del sanitario.
 
Secondo la Cassazione in base a quanto disposto quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), “il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento”.
 
La sentenza poi spiega che “sebbene sia ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile  avverso  la  sentenza  di  assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a  chiedere  l'affermazione  della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, detta richiesta non può condurre a una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M. L'impugnazione della parte civile deve,  in  tal  caso, fare riferimento specifico a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limit,prsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile l'impugnazione”.
 
La Corte ricorda il principio in base al quale “per stabilire la sussistenza del nesso di causalità, posta in premessa una spiegazione causale dell'evento sulla  base  di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto, occorre successivamente verificare, attraverso un giudizio di alta probabilità logica, l'attendibilità, in concreto, della spiegazione causale così ipotizzata”. 
 
In sostanza bisogna verificare sulla base delle evidenze processuali che, “ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa (o al contrario non compiuta la condotta commissiva) assunta  a  causa dell'evento, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi,  l'evento,  con elevato grado di credibilità razionale prossima alla certezza, non si sarebbe verificato, oppure sarebbe avvenuto molto dopo, o avrebbe comunque avuto  minore intensità lesiva”. 
 
La sentenza ribadisce che in tema di reato  colposo  omissivo  improprio, “con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria, il nesso causale può essere ravvisato solo quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica -universale  o statistica-, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa  impeditiva  dell'evento  ‘hic et  nunc’, questo  non  si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; non è, però, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne  la validità nel caso concreto, sulla  base delle circostanze del fatto  e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata  condizione  necessaria  dell'evento  lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica prossime alla certezza”. 
 
Quindi l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, il ragionevole dubbio,  in  base  all'evidenza  disponibile sulla  reale efficacia  della condotta omissiva dell'operatore sanitario rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo “comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa”-
 
La sentenza della Cassazione conclude affermando che “una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza (di Tribunale e Corte di Appello) impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità”.
 
Secondo la Cassazione poi risultano rispettati anche i principi in primo luogo dall'art. 32 Cost., comma 2, secondo il quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per legge, il principio più generale dell'art. 13 Cost., che garantisce l'inviolabilità della libertà personale anche riguardo alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica e la legge 833/1978, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.

03 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

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