Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 29 MARZO 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Coronavirus. Fno Tsrm Pstrp: “Serve un fondo di garanzia pubblico per gli operatori sanitari caduti”


L’Ordine: “Il Fondo di garanzia per vittime di Covid-19 non può essere consolatorio - come quello disposto dal Presidente Borrelli della Protezione civile che, pur meritorio, si basa su atti di liberalità come quelli della famiglia Della Valle - ma risarcitorio basato cioè su un'effettiva assunzione di responsabilità da parte dello Stato e non su meri proclami”.

07 APR - “Costituire un Fondo di garanzia per le vittime, quale espressione del senso di responsabilità e solidarietà dello Stato, e non di solidarietà dei privati”. La richiesta è contenuta in una nota del  Presidente della Fno Tsrm Pstrp Alessandro Beux che invita i decisori politici e gli amministratori a “confrontarsi con i necessari interlocutori della sanità per la costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 che sia espressione dell'assunzione di responsabilità dello Stato, e non un Fondo basato su iniziative di solidarietà, per quanto apprezzabili, dei privati”.
 
“Ogni legge sulla sanità e sulle professioni sanitarie – precisa - , inclusi gli emendamenti al DL 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, deve prevedere l'audizione e la raccolta di pareri, anche vincolanti, di tutte le Federazioni delle professioni sanitarie e dei rappresentanti della cittadinanza. Le azioni giudiziali - afferma l'avvocato Laila Perciballi, referente della Federazione - devono essere disincentivate attraverso l'assunzione di responsabilità delle Istituzioni che, consapevoli degli errori del passato che hanno generato il tragico presente, diano luogo alla creazione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 e non attraverso emendamenti che, con un colpo di spugna, cancellino le evidenti responsabilità”.
 
“Il Fondo di garanzia per vittime di Covid-19 – rileva la Federazione - non può essere consolatorio -come quello disposto dal Presidente Borrelli della Protezione civile che, pur meritorio, si basa su atti di liberalità come quelli della famiglia Della Valle- ma risarcitorio basato cioè su un'effettiva assunzione di responsabilità da parte dello Stato e non su meri proclami. Il Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 potrebbe essere gestito in modo simile (ovviamente con tutti i necessari adeguamenti) al Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
 
Per l’Ordine “l’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 consente di non modificare le norme sulla responsabilità (tale tentativo, peraltro, non potrà che essere tacciato di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale), riconoscendo in capo alle Istituzioni la cd. responsabilità oggettiva o responsabilità sociale d'impresa (che esiste già, come quella di impresa per i beni con difetto di fabbricazione) e lasciando, così, esenti da responsabilità penale e civile medici e professionisti sanitari che abbiano contagiato le persone assistite in quanto già loro stessi lesi dall'assenza di protezione la cui responsabilità è da ricondurre (appunto a titolo di responsabilità oggettiva) alle Istituzioni”.
 
“La costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 – rimarca la nota- e l'introduzione di un protocollo di conciliazione, che può essere esteso a tutte le strutture che ne fanno richiesta, incluse le RSA, vuol dire disincentivare azioni giudiziali rendendo obbligatoria preliminarmente la domanda di accesso al medesimo istituto. Il Fondo di garanzie per le vittime di Covid-19 potrà applicare le tabelle di risarcimento previste dal Codice delle Assicurazioni e prevedere dei massimali per sinistro, come quelli già in essere. Possono essere previste delle casistiche, ad esempio morte causata da contagio per assenza dei DPI durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; oppure, morte di un soggetto ricoverato per altre patologie che ha contratto il virus all'interno della struttura sanitaria che lo ospitava”.
 
“Ogni scelta ha costi sociali ed economici – prosegue - e lo Stato non può esimersi da questa responsabilità cercando norme di salvezza. Dunque, siano riconosciute immediate tutele e protezioni a tutti i professionisti sanitari impegnati nella gestione di questa emergenza e anche alla cittadinanza. Ricordiamo che i professionisti sanitari operano spesso senza DPI adeguati a protezione della propria salute e quella delle persone che assistono oltre che dei loro familiari”.
 
“Ebbene - afferma l’avvocato Perciballi - diamo effettività e concretezza al combinato disposto degli artt. 3 e 32 della nostra Costituzione garantendo uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone, compresi i professionisti sanitari che hanno diritto alla salute senza distinzioni regionali”.
 
“Un Sistema sanitario unico che garantisca universalità, uguaglianza e solidarietà, questi valori fondanti del nostro sistema - conclude il Presidente Alessandro Beux -  resterebbero mere dichiarazioni di principio di fronte ad uno svuotamento di responsabilità, specie quelle delle Istituzioni che devono rispondere, attraverso la costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19, e certamente non con provvedimenti di manleva, delle scellerate politiche di tagli alla sanità degli ultimi 15 anni”.

07 aprile 2020
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy