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Responsabilità professionale. Cic: “In ddl recepite nostre richieste"


Il presidente del Collegio dei Chirurghi, Marco d’Imporzano, sottolinea come “oggi molti medici non siano tutelati da copertura assicurativa. Anche per questo motivo non vengono utilizzate le alte tecnologie. E questo si traduce in un danno per il paziente”. Soddisfazione per recepimento richieste.

13 APR - Soddisfazione da parte del Collegio Italiano dei Chirurghi la serie di richieste che le Istituzioni hanno “accolto e riportato” nel disegno di Legge n.50, schema unificato sulla responsabilità professionale, all'esame della commissione Igiene e Sanità del Senato.

“L’incremento continuo delle richieste risarcitorie – spiega infatti la Cic in una nota - ha provocato una crescente difficoltà dei singoli chirurghi ed anche delle strutture sanitarie a reperire coperture assicurative adeguate, mentre i dati emergenti evidenziano una progressiva chiusura del mercato assicurativo verso il rischio clinico. Manca un sistema di gestione del rischio clinico a livello aziendale, regionale e nazionale, e non esiste un obbligo da parte delle strutture sanitarie di dotarsi di assicurazioni per eventuali responsabilità legate al ‘difetto di organizzazione e violazione dell’obbligo di sicurezza nell’erogazione delle cure; fatto distinto da quello che fonda tutto l’impianto responsabile sulla  negligenza, imprudenza ed imperizia  del medico”.

Il Collegio dei Chirurghi sottolinea invece come la struttura “dovrebbe avere l’obbligo di dotarsi e dotare il chirurgo di un’assicurazione immediatamente operativa per la copertura di danni (nell’interesse dei pazienti) derivati dall’attività chirurgica svolta nella propria struttura”.

E proprio in questa direzione andavano le richieste che la Cic ha rivolto alle Istituzioni e che “sono state accolte e riportate nel disegno di Legge n.50, schema unificato sulla responsabilità professionale”.

Le stesse, come spiega la nota della Cic, possono essere così riassunte:
 
- “La responsabilità civile per danni a persone occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa”.

- “La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare o azione di rivalsa verso il chirurgo solo qualora il fatto sia stato commesso con dolo”.

-“È obbligo di ciascuna azienda sanitaria del SSN, struttura o ente privato che a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi”.

- “Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno riconducibile alla responsabilità dell’azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione. La garanzia assicurativa si estende per fatto colposo del dipendente o di sanitario che ivi presta attività professionale”.

- “Le Regioni istituiscono un fondo di solidarietà per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica (FAT); garanzia per gravi sinistri da patologie ad alto rischio indicate dalle società scientifiche interessate”.

-    “Ciascuna Regione e Provincia autonoma costituisce un albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) attraverso la garanzia di un’idonea qualificazione certificata dalle Società scientifiche”.

- “Le aziende sanitarie pubbliche o private individuano all’interno della propria organizzazione una guida di risk management”.
 
Il presidente Marco d’Imporzano e il Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi , conclude la nota, “esprimono la loro soddisfazione per il proficuo e competente lavoro della commissione Santità del Senato e si augurano che in breve tempo si giunga alla approvazione del Provvedimento”.
 
 
 

13 aprile 2012
© Riproduzione riservata

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