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Il professionista sanitario che non si vaccina può incorrere in una sanzione disciplinare?

20 GEN - Gentile Direttore,
l’obbligatorietà del vaccino è un tema bollente, tanto che sono stati emanati i primi provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni medici no vax a Roma e in Piemonte. E l’Ordine dei medici di Roma ha precisato che nessun medico è stato radiato perché contrario alle vaccinazioni. Le contestazioni hanno avuto per oggetto le affermazioni pubbliche e sui social contro l’efficacia del vaccino e a favore delle teorie negazioniste sulla pandemia. Qualcuno si è “ravveduto”, per altri le sanzioni comminate oscillavano tra la censura e l’ammonimento.

Il tema delle sanzioni disciplinari in seguito a violazioni del Codice del lavoro e/o delle procedure aziendali è sempre stato oggetto di pareri controversi, già segnalati dall’ARAN https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/norme-disciplinari/6928-obblighi-del-dipendente-e-sanzioni-disciplinari.html ed oggi ancora più dibattuti nella fase 1 del Piano strategico per la vaccinazione anti COVID-19 e la presunta “obbligatorietà” o meno di somministrare le dosi agli operatori del pubblico e privato accreditato sanitario, sociosanitario e al personale/ospiti delle strutture residenziali per anziani.

In questi giorni il dibattito si sta accendendo anche tra i Gruppi Parlamentari, con posizioni differenti, fino a formulare proposte di obbligo vaccinale per alcune categorie che sono particolarmente esposte come in ambito sanitario.

Poiché il SARS-Cov-2 è un agente biologico, recentemente posto nel gruppo 3, tra i più insidiosi, che anche chi ha espresso affermazioni forti, come l’ex procuratore Guariniello, dichiarando che chi non si vaccina può essere licenziato, sulla base dell’art. 279 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che impone al Datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, da somministrare a cura del Medico competente”.

“La sorveglianza sanitaria non serve solo a tutelare il singolo lavoratore - afferma Guariniello -, ma anche tutti gli altri. La Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte: la tutela della salute è un diritto dell'individuo e un interesse della collettività”.

La legge prevede l'obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ove possibile. Se non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro (anche se non eseguibile nell’immediato), visto che lo stato di emergenza non consente i licenziamenti.

A sostegno delle tesi dell’ex procuratore si è espresso anche il giuslavorista Pietro Ichino, affermando che il Datore di Lavoro non può, ma deve licenziare chi non si vaccina, ai sensi del Codice Civile articolo 2087 che obbliga l'imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Autorevoli giuslavoristi affermano che non è possibile procedere con il licenziamento in quanto l’art 32 della costituzione afferma che non si può imporre un trattamento sanitario se non tramite una legge. Ma Ichino ha ribadito che ci sono due commi nell’art 32: il primo sancisce la protezione della salute di tutti; il secondo la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Se la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di quest’ultima.

Bisogna però tenere presente che secondo molti Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (www.unpisi.it), quotidianamente impegnati nella verifica delle misure di contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 adottate dalle imprese, il COVID-19 si configura come rischio professionale solo per il personale sanitario pubblico e privato, mentre per i lavoratori degli altri settori ATECO non è strettamente correlato al processo produttivo.

Pertanto anche la normativa a tutela del lavoro cui fanno riferimento Guariniello e Ichino non è applicabile al caso specifico, senza considerare la gestione centralizzata del processo, le difficoltà logistico-organizzative correlate alla somministrazione, la ridotta disponibilità delle Aziende Sanitarie, che porteranno al completamento del piano vaccinale di milioni di italiani in tempi non definibili.

Anche le categorie giuridiche e affini, stanno contribuendo attivamente al dibattito.

La fondazione Studi Consulenti del lavoro, ha recentemente affermato che “senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, non sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale dell’imprenditore” e l’Ordine degli Avvocati di Roma, ha promosso un confronto multidisciplinare in collaborazione con la Federazione Nazionale Professioni Sanitarie, progettando un percorso formativo on line sul tema Etica, Deontologia e Responsabilità Professionale. Il primo webinar tematico “La vaccinazione contro la Covid 19, obbligo o facoltà? E quali responsabilità? si terrà il 20.01.2021 dalle ore 12 alle 14. fruibile in diretta streaming, e prevede un’interessante tavola rotonda di esperti introdotta dal Prof. Cesare Mirabelli e dal Dott. Nino Cartabellotta.

Maurizio Martinelli
Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 3, UOC SISP


20 gennaio 2021
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