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Criteri di scelta dei consulenti e dei periti nel contenzioso penale e civile: a neverending story?

di A. Parolari, F. Isolabella, N. Pietrantoni

16 GEN -

Gentile Direttore,
tutti noi sappiamo quanto sia complesso e delicato il ruolo della Magistratura nel valutare le condotte dei nostri colleghi coinvolti nei procedimenti giudiziari – civili e penali – che hanno per oggetto ipotesi di malpractice.

l giudizio di responsabilità, come è noto, passa dal necessario contributo tecnico offerto dai consulenti e dai periti, incaricati dall’Autorità Giudiziaria in base a criteri di carattere generale: in ambito penale, ad esempio, questi devono avere una “specifica” o “particolare competenza” nella disciplina oggetto di accertamento. Per quanto riguarda, inoltre, la fonte da cui attingere i nominativi, il nostro codice indica – come regola generale – l’Albo dei periti custodito presso ogni Tribunale, ma consente agli organi inquirenti e giudicanti l’individuazione dei loro tecnici anche al di fuori degli albi.

La legge 24/2017 (la c.d. “Gelli-Bianco”) ha previsto che l’incarico consulenziale o peritale venga affidato non solo al medico legale, ma anche ad uno o più specialisti che abbiano “specifica” e soprattutto “pratica” conoscenza nella disciplina oggetto del procedimento. La norma evidenzia la raggiunta consapevolezza, anche da parte del nostro legislatore, che l’attività di accertamento tecnico in sede giudiziaria debba essere condotta da due diversi versanti prospettici: quello medico legale e quello specialistico, i cui contributi rappresentano l’espressione della più rigorosa attenzione alle specificità del caso concreto.

La SICCH è sempre stata convinta che solo un approccio di elevato profilo scientifico può garantire il pieno accertamento dei fatti; da questa considerazione, è nato l’impegno a riflettere sui requisiti che dovrebbero connotare il profilo del consulente/perito – in questo caso, cardiochirurgo – nominato in sede giudiziale, con la consapevolezza che se tutte le più autorevoli associazioni rappresentative delle diverse branche della medicina individuassero gli elementi sostanziali e formali idonei all’identificazione del relativo consulente/perito-specialista “modello”, vi sarebbero maggiori garanzie di verità scientifica nei procedimenti giudiziari.

Per queste ragioni, la SICCH ha deciso di strutturare un progetto “pilota” ambizioso, finalizzato a condividere e formalizzare, insieme ai competenti interlocutori istituzionali, un vero e proprio meccanismo – i cui riflessi sul sistema giudiziario verranno percepiti, probabilmente, solo nei prossimi anni – in grado di offrire ai Magistrati la possibilità concreta di scegliere e incaricare lo specialista dotato dei requisiti richiesti dalla legge.

Nell’aprile 2017, la SICCH ha – così – ottenuto un’audizione davanti il Consiglio Superiore della Magistratura (VII Commissione), durante la quale ha offerto – insieme i propri consulenti legali della “Task Force” – alcuni criteri guida per l’identificazione di un consulente/perito cardiochirurgo “modello”, in grado di decodificare meglio le definizioni normative di “specifica e pratica conoscenza”, anche nella prospettiva che costituiscano uno strumento utile per le rivisitazioni periodiche degli stessi albi dei periti.

Il C.S.M. – anche a seguito del confronto con la SICCH e nell’ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione in materia di revisione, iscrizione e tenuta degli albi – ha emesso, il 25/10/2017, una delibera contenente alcune indicazioni di carattere generale, rese poi operative con il Protocollo d’Intesa nazionale siglato, in data 24/5/2018, da C.S.M, FNOMCeO e C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense). Le parti firmatarie del Protocollo si sono impegnate, da una parte, a favorire la stipulazione di protocolli d’intesa a livello circondariale, con il coinvolgimento dei Tribunali e degli ordini provinciali degli avvocati e dei medici, e, dall’altra, a promuovere un confronto proprio con le società scientifiche riconosciute dal Ministero, per definire le specializzazioni che richiedono ulteriori specificazioni, anche attraverso la redazione di un “glossario” da mettere a disposizione della stessa Autorità Giudiziaria.

La SICCH vorrebbe formare e coordinare – a questo punto – un gruppo di lavoro che riunisca una componente rappresentativa delle società scientifiche, con l’obiettivo di condividere – anche ai fini della redazione del “glossario” – i requisiti che identificano, per ogni specializzazione ed eventuale “sotto-categoria” specialistica (o, comunque, per quelle maggiori e “ad alto rischio”), la “specifica” e “pratica” competenza dei potenziali consulenti tecnici e periti.

Una volta che il confronto permetterà di formalizzare i documenti sopra citati, i risultati del gruppo di lavoro verranno condivisi e messi a disposizione delle competenti autorità giudiziarie.

La ringraziamo ancora per aver ospitato questa missiva, con la speranza di aggiornare presto Lei e i Suoi lettori circa le prossime fasi del progetto.

Prof. Alessandro Parolari

Presidente SICCH
Avv. Francesco Isolabella
Task-Force Medico legale SICCH

Avv. Nicola Pietrantoni
Task-Force Medico legale SICCH



16 gennaio 2023
© Riproduzione riservata

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