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Massofisioterapisti: un po’ di chiarezza

di Cosma Francesco Paracchini

22 MAG -

Gentile Direttore,
la recente ricostruzione del quadro giuridico del massofisioterapista fatta da Gianni Melotti in una lettera inviata a Quotidiano Sanità è un tentativo finalizzato a tessere opacità attorno ai Massofisioterapisti iscritti agli ESE. Tutti i dossier della legge n. 145 del 2018 riportano (senza la necessità di interpretazioni o strumentalizzazioni, siano esse istituzionali o pareri di chicchessia) quanto segue: la ratio della disposizione in esame (legge n.145 del 2018 nella parte riferita ai Massofisioterapisti agli ESE) è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico...".

Concordo con Melotti quando sostiene che il nuovo massofisioterapista non si sa cosa sia e cosa possa fare. Dove per nuovo massofisioterapista (e questo lo si conosce perfettamente) intendo coloro i cui corsi sono stati attivati dopo il 1.1.2019 ovvero dopo l'entrata in vigore della legge n.145/2018. Sia ben chiaro però che tutti i Massofisioterapisti iscritti agli ESE sono professionisti sanitari poiché i loro corsi di formazione regionali sono stati attivati, sino al 31.12.2018 come da art.1 comma 541 della legge n.145/2018, e finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (Dossier legge di bilancio del 27.12.2018). Pertanto, se il Legislatore sostiene che sino al 31.12.2018 sono stati attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006, è pacifico che i Massofisioterapisti iscritti agli ESE siano professione sanitaria.

Il sillogismo ci porta alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che inevitabilmente non possono che definire i Massofisioterapisti iscritti agli ESE professionisti sanitari. Nello specifico i giudici di Palazzo Spada nella sentenza n. 4513-2022, riferita proprio ai massofisioterapisti iscritti agli ESE, sostengono: “solo chi possiede l’anzianità lavorativa prevista dalla legge può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita “.

Oltretutto il Consiglio di Stato riconosce al legislatore italiano, nel merito dell’art.1 comma 537, della legge 145-2018, quanto disposto dal legislatore europeo:“…principio di mutuo riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione di cui all’art. 53 TFUE, dal momento che il requisito esperienziale di 36 mesi richiesto dal legislatore italiano ai massofisioterapisti per continuare a svolgere con autonomia professionale l’attività di istituto sulla scorta dell’abilitazione conseguita nel previgente ordinamento vale a riallineare il bagaglio di professionalità richiesto ai fini di un esercizio appropriato di tale attività alle conoscenze e alle qualifiche oggi richieste dalla legislazione nazionale”.

In altre parole, il legislatore ha correttamente ritenuto che se un professionista, quale è il massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento, in possesso di un titolo di formazione conseguito in Italia, Paese dell’UE, dopo avere svolto per almeno 36 mesi la professione sanitaria nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327) sul territorio italiano, può ottenere il riconoscimento dell’equipollenza del titolo al diploma di fisioterapista, considerato che la qualificata esperienza maturata è indubbiamente idonea a compensare la mancanza di un diploma universitario. Al contrario, il comma 5 dell’art.5 del DM 9.08.2018 (fonte di rango inferiore rispetto alla direttiva 2005/36/CE e D. Lgs n.206 del 2007 e la legge n.145-2018) nega l’equipollenza nonostante il requisito esperienziale pacificamente dimostrabile da ogni Massofisioterapista iscritto all’elenco speciale ad esaurimento (elenco non permanente). Su quest'ultimo punto è risaputo da anni l'ostruzionismo attivato dal Ministero della Salute contro i Massofisioterapisti (oggi iscritti all'ESE).

Giudicate voi la condotta di un Ministero che si pone al di sopra della legge e delle sentenze: la recentissima pronuncia del TAR Lazio n.4001-2024 ne è l'ennesima prova che ha visto soccombere il Ministero della Salute. Per quel che concerne l'obbligo della formazione ECM (contrastata da una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua su suggerimento ministeriale) il TAR Lazio, anche in quell'occasione, non poteva fare altro che dare ragione ai Massofisioterapisti iscritti agli ESE ed applicare quanto previsto dal Legislatore sulla base della legge n.145 del 2018 poiché conforme alla direttiva 2005/36/CE e D. Lgs n.206 del 2007. Il ricorso proposto, per l'equivalenza dei Massofisioterapisti iscritti agli ESE, non ha senso per quanto già abbondantemente esposto.

Cosma Francesco Paracchini

Elenco speciale ad esaurimento di Brescia n.24



22 maggio 2024
© Riproduzione riservata

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