Facciamo chiarezza su strutture accreditate e strutture convenzionate con il Ssn
di Licio Iacobucci
12 SET -
Gentile Direttore,in merito al quadro normativo tracciato dal D.Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi a carico del Ssn, che autorizza la farmacia dei servizi a varie prestazioni rimborsate dal Ssn, ho letto una lettera di Federfarma pubblicata su iFARMA Digital che recita: “è stato ribadito che farmacie e laboratori/ambulatori rispondono a regole completamente diverse, laddove le prime sono soggetti convenzionati con il Ssn e soggiacciono al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii. ) mentre i secondi sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi".
Per fare chiarezza, "l'accreditamento, è il processo tramite il quale una struttura viene valutata e certificata per i suoi standard qualitativi, mentre la convenzione è il contratto che permette alla stessa di fornire prestazioni che verranno poi pagate dal Ssn". Quindi una struttura per erogare prestazioni sanitarie che le saranno pagate dal Ssn deve necessariamente avere sia l'accreditamento che la autorizzi a eseguire le prestazioni sanitarie e sia la convenzione per ricevere il pagamento dal Ssn delle prestazioni eseguite nei confronti dei cittadini.
Per la "farmacia dei servizi" è stata fatta una deregolamentazione per cui si è soprasseduto all'accreditamento, processo tramite il quale una struttura viene valutata e certificata per i suoi standard qualitativi ed è stata autorizzata direttamente solo la convenzione, che consentirà alle farmacie di ricevere dal Ssn il pagamento per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei cittadini-utenti. Non entro nel merito delle scelte fatte, ma solo per fare chiarezza.
Ringrazio per l'attenzione
Dott. Licio IacobucciEx Direttore del Dipartimento Diagnostico e dei Servizi Ospedaliero
12 settembre 2024
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