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Caso Marlia. Modificare la normativa o adeguarla a direttiva Euroatom

di Mirko Vettore

25 MAG - Gentile direttore,
ho letto con vivo interesse quanto scritto dalla dott.ssa Gianfaldone e anche se si tratta ormai di “vexata quaestio” invio il mio parere sul caso Marlia. Concordo pienamente sul fatto che la direttiva europea costituisca una fonte gerarchicamente superiore e che ad essa di debba far riferimento. Ma la normativa europea è la raccomandazione EURATOM 43/97 o il D. Lvo 187/2000? Reso in termini più semplici: qualcuno, soprattutto la dott.ssa Gianfalone, si è posto il problema se quanto previsto nel testo inglese della direttiva sia coerente con il legiferato italiano?
 
Il D.Lvo 187/2000 esprime in alcuni passaggi concetti incoerenti o meglio, coerenti, se in essi si voglia intravedere una qualche malafede da parte di chi ha partecipato alla stesura di un simile dettato.
 
Confrontando la direttiva EURATOM con la legge 187/2000 si nota che l'articolo due della 43/97 "Definitions" corrisponde all'articolo 2 della 187 "definizioni" ma in essa tali definizioni sono riportate in ordine diverso e suddivise in due commi. Emerge che la traduzione per molti capoversi è piuttosto fedele ma che le lettere "b" e "u", comma1 art. 2 della 187 non sono presenti nella direttiva fonte della Legge stessa. Inoltre è singolare che lo specialista, l'inglese "Practitioner" definito nella direttiva come: medico (medical doctor), odontoiatra (dentist) o altro operatore sanitario (or other health professional) nella nella conseguente normativa italiana sia ristretta al medico chirurgo od odontoiatra che ha titolo....ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4. 
Di fatto quei due commi, scollegati dallo spirito della direttiva Euratom e della stessa 187, riducono il  “Practitioner” al solo radiologo, radioterapista e medico nucleare e, limitatamente alla loro branca, ad altri medici specializzati.
 
La 187 ha costruito un modello secondo cui nei dipartimenti di diagnostica per immagini tutto è in capo al medico radiologo che può cassare e/o modificare qualsiasi prescrizione anche di specialista in altra branca. Ad esempio l’ortopedico può decidere di sottoporre un paziente ad una indagine radiologica ed effettuarla presso il suo ambulatorio ma il medesimo esame potrebbe non essere considerato giustificato e quindi non eseguito dallo specialista in radiologia cui lo stesso ortopedico l’avesse richiesto.
 
Ma ai sensi del secondo capoverso, primo comma, art. 5 a chi compete la scelta della metodica all’ortopedico o al radiologo? Chi è in questo caso lo specialista? Tra l’altro (lettera "b", comma 2 art.2. 187/2000), anche se usata dall’ortopedico il responsabile dell’apparecchiature radiologica e il radiologo. E pure di quelle affidate all'urologo, al neurochirurgo, al cardioIogo, all'endocrinologo.....qualora quelli non rivestano contemporaneamente la qualifica di esercente.
 
Numerosi altri sono i punti controversi del testo; per lo più dovuti ad una trasposizione (oltre che traduzione) “viziata” della direttiva Euratom 43/97.
Perché allora solo dopo 13 anni dalla promulgazione della Legge si è materializzata una vicenda come quella di Marlia?  Per il semplice fatto che la 187/2000 può essere annoverata tra una delle leggi più inapplicate in Italia. Sempre che la 187/2000 si possa applicare……il tutto per una traduzione non corretta della direttiva Euratom.
 
Da questo impasse e soprattutto per evitare infinite future cause è necessario, a mio avviso, modificare il D. L.vo 187/2000 o, se si preferisce, renderlo coerente al testo della direttiva Euratom 43/97.
Nel frattempo attendiamo che il medico radiologo, soprattutto nei presidi periferici, di notte e durante le festività, informi ogni singolo paziente sui rischi delle radiazioni ionizzanti ed eventualmente gli suggerisca altre metodiche rispetto a quelle prescrittegli dal medico di fiducia o da altro specialista; che si assicuri che non vi siano degli esami recenti che rendano inutile l’esecuzione dell’esame......Attendiamo......
 
 
Mirko Vettore
 
Coordinatore regionale Collegi Tsrm

25 maggio 2013
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